Art. 3.
  1.  L'articolo  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6  (Obbligo  di  dichiarazione).  -  1.  Fermo  il  disposto
dell'articolo   3,   sono   tenuti   alla   dichiarazione,   mediante
autocertificazione  con  le  modalita'  e  gli  effetti della legge 4
gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:
    a)  esercitino  un'attivita'  industriale  che  comporti  o possa
comportare  l'uso  di  una  o  piu'  sostanze  o preparati pericolosi
identificati  con  i  criteri e nelle quantita' stabilite dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in data 31 marzo 1989,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93
del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:
    1)   sostanze   immagazzinate   o  utilizzate  in  relazione  con
l'attivita' industriale interessata;
    2) prodotti della fabbricazione;
    3) sottoprodotti;
    4) residui;
    5) prodotti di reazioni accidentali;
    b)  immagazzinino  una  o  piu'  sostanze  o preparati pericolosi
riportati  nell'allegato  II,  come  sostituito  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita',  in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  126  del 31 maggio 1991, nelle quantita' ivi indicate nella prima
colonna.
  2.  Sono altresi' soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante
autocertificazione  con  le  modalita'  e  gli  effetti della legge 4
gennaio  1968,  n.  15,  i fabbricanti che intraprendono un'attivita'
industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.
  3.  Il  fabbricante  trasmette  alla  regione  la dichiarazione con
l'attestazione,  sotto  la  propria  responsabilita', dell'osservanza
delle  norme  generali di sicurezza previste dalla normativa vigente,
secondo  le  modalita'  stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera  b),  ovvero, in mancanza, secondo le modalita' stabilite dal
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo
1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresi' le modalita'
relative:
    a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
    b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
    c)  all'informazione,  all'addestramento  e  all'attrezzatura, ai
fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
   4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle
eventuali  misure obbligatorie adottate per la responsabilita' civile
a   garanzia   dei  rischi  per  danni  alle  persone,  alle  cose  o
all'ambiente.
   5.  Effettuata  la  dichiarazione  di cui al presente articolo, il
fabbricante  puo'  dare inizio all'attivita' industriale, fatto salvo
l'obbligo   di  acquisire  preventivamente  le  autorizzazioni  e  le
certificazioni  previste  dalla normativa vigente e senza pregiudizio
per le successive determinazioni della regione.".