Art. 6.
  1.  L'articolo  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11  (Informazioni).  -  1. Le informazioni e i dati relativi
alle  attivita'  industriali,  raccolti  dalle autorita' pubbliche in
applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per
gli scopi per i quali sono stati richiesti.
   2.  Ad  esclusione  dei  dati e delle informazioni contenuti nella
scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili
dalla  notifica  o  dalla  dichiarazione  e dai relativi allegati, da
parte  di  chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo
ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia
di segreto industriale.
   3.   I  fabbricanti  contestualmente  alla  notifica  inviano,  al
Ministero   dell'ambiente   e   al   comitato   tecnico  regionale  o
interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII
introdotto  dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  in data 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
   4.  I  sindaci  dei  comuni  ove  sono  localizzate  le  attivita'
industriali  disciplinate  dal  presente  decreto  rendono  note alla
popolazione  le  misure  di  sicurezza e le norme di comportamento da
seguire  in  caso  di  incidente  rilevante sulla base delle linee di
indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'articolo 17.
   5.  Le  notizie  di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli
regolari  e  devono  essere  aggiornate  dal sindaco sulla base delle
conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.".
  2.  In  difetto  delle  linee  di indirizzo di cui all'articolo 11,
comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.  175,  come  sostituito  dal  presente  articolo,  si applicano le
specificazioni  contenute  nell'allegato  A  al presente decreto, che
possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre
a  quelle  previste  nel  medesimo  allegato  A, con i decreti di cui
all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.