Art. 8.
  1.  L'articolo  13  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13  (Compiti  del  Ministro dell'ambiente). - 1. Il Ministro
dell'ambiente,  in  conformita'  alle  proposte  della  conferenza di
servizi  di  cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e
di   coordinamento  delle  attivita'  connesse  all'applicazione  del
presente decreto e:
   a)  stabilisce  le procedure per la vigilanza e per la valutazione
dell'efficacia  e  dello stato di applicazione delle disposizioni del
presente decreto;
   b)    individua    secondo    modalita'   uniformi   i   contenuti
dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;
   c)  individua,  anche  sulla  base  degli elementi contenuti nelle
notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di
attivita'  industriali  che  possono  comportare  maggiori  rischi di
incidenti  rilevanti  e nelle quali e' richiesta la notifica ai sensi
dell'articolo  4,  comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani
di   emergenza   esterni   interessanti   l'intera   area   ai  sensi
dell'articolo 17;
   d)  indica  le  quantita' di sostanze individuate con i criteri di
cui  all'allegato  IV,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della sanita', in data 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che consentono
l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita la conferenza di servizi,
provvede a:
   a)  comunicare  le  informazioni  relative  ai  piani di emergenza
esterna  previsti  dall'articolo  17,  comma 1-bis, agli Stati membri
delle  Comunita' europee che possono essere coinvolti in un incidente
rilevante  dovuto  ad  un'attivita'  industriale  notificata ai sensi
dell'articolo 4;
   b)   predisporre   ed   aggiornare  l'inventario  nazionale  delle
attivita' industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai
sensi degli articoli 4 e 6;
   c)  predisporre  una  banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle
relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;
   d)   informare  tempestivamente  la  Commissione  delle  Comunita'
europee   sugli   incidenti  rilevanti  verificatisi  sul  territorio
nazionale  e  comunicare, non appena disponibili, le informazioni che
figurano  nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in
data 20 maggio 1991;
   e)    segnalare   alla   Commissione   delle   Comunita'   europee
l'opportunita'  di  aggiungere  altre sostanze agli allegati II e III
della  direttiva  n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese
per quanto riguarda tali sostanze;
   f)  comunicare  ogni  tre  anni  alla  Commissione delle Comunita'
europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla
base  di  un  questionario  elaborato  dalla  Commissione  stessa. La
relazione  e'  trasmessa  alla Commissione entro nove mesi dalla fine
del periodo di tre anni da essa contemplato.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, in conformita' alla
proposta  della  conferenza  di  servizi,  sara' data attuazione alle
direttive  emanate  dalla  Comunita'  europea  per  le  parti  in cui
modificano  modalita'  esecutive  e caratteristiche di ordine tecnico
previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.".
  2.  Entro  il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente     provvede     ad     individuare     i     contenuti
dell'autocertificazione   di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988, n. 175. Scaduto tale
termine  provvede  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i
successivi centoventi giorni.