Art. 9.
  1.  L'articolo  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14 (Conferenza di servizi per i rischi industriali). - 1. Il
Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta
che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:
   a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e
industrie  a  rischio  del  Ministero  dell'ambiente, con funzione di
presidente;
   b)  del  direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;
   c)  del  direttore  generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno;
    d)   del  direttore  dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente (ANPA);
   e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie
di    base    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
    f) del direttore dell'Istituto superiore di sanita';
   g)   di   uno   o   piu'  funzionari  dipendenti  dalle  pubbliche
amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza,
con  particolare  riferimento al Dipartimento della protezione civile
per  i  piani  di  emergenza  ed  al  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli
ambienti di lavoro.
  2.  I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un
delegato.
  3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18.
  4.  Entro  novanta  giorni  dalla prima convocazione, la conferenza
fissa  il  programma  delle  attivita'  da svolgere, anche al fine di
fornire  al  Dipartimento  della  protezione  civile  elementi per la
predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.
  5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto
tecnico  e amministrativo dell'ANPA per le attivita' di segreteria. A
tale   scopo   sono   distaccate   dall'ANPA   presso   il  Ministero
dell'ambiente  -  Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e
per    le    industrie    a   rischio   tre   unita'   di   personale
tecnico-amministrativo.".
  2.  La  prima  convocazione  della  conferenza  di  servizi  di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988,  n.  175,  come  sostituito  dal  comma  1, e' effettuata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.