Art. 9. 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Conferenza di servizi per i rischi industriali). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento: a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente; b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente; c) del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA); e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) del direttore dell'Istituto superiore di sanita'; g) di uno o piu' funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro. 2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato. 3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18. 4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attivita' da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori. 5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attivita' di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unita' di personale tecnico-amministrativo.". 2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.