IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in ordine alle procedure attinenti alla definitiva collocazione delle partecipazioni ex EAGAT ed alla conseguente soppressione del comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le partecipazioni azionarie, gia' appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonche' per gli interessi turistici e locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono esercitare, a parita' di condizioni, il diritto di prelazione, direttamente ovvero tramite societa' partecipate. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalita'. 3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, e' soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le societa' controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. 4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facolta' di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facolta' di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.