Art. 10. Obbligo di informazione 1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonche' copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima. 2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.