Art. 14.
         Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
  1.  Fatti  salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri
di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio
dei  rifiuti  tossici  e  nocivi,  o qualificati pericolosi, non deve
essere  autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e
16  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i
rifiuti sono prodotti;
    b)     i     rifiuti     stoccati     non     devono    contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli,   policlorobifenile,   policlorotrifenili  in
quantita' superiori a 25 ppm;
    c)  il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10
metri cubi;
    d)  i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno
semestrale;  la  cadenza  puo'  essere  almeno  annuale  solo  se  il
quantitativo massimo e' inferiore a 2 metri cubi;
    e)  deve  essere  data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti
alla  regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio
stesso;
    f)  lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche
previste  dalla  delibera  in  data  27  luglio  1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984,  del  Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
  2.  La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere
corredata  da  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa  ai  sensi  dell'articolo  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante  la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonche'
il  rispetto  della  normativa tecnica vigente di cui alla lettera f)
del  comma  1  e  deve  essere  rinnovata  in  caso di modifica delle
condizioni richieste; le aziende gia' in possesso dell'autorizzazione
di  cui  agli  articoli  6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n. 915, sono tenute
alla   presentazione   della  suddetta  dichiarazione  alla  scadenza
dell'autorizzazione stessa.
  3.  Chiunque  effettua  lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o
qualificati  pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi
1  e 2 e' escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese   esercenti  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  previsto
dall'articolo   10   del   decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.