Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche: 1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato; 2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilita' di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato; 3) siano utilizzabili per i loro scopi originari; b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo; c) residui pericolosi: i residui che: 1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto; 2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del numero 1); 3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose; d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui; e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo; f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attivita' finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti; g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti; h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia; i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo; l) luogo di produzione: uno o piu' edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attivita' di produzione.