Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  rifiuto:  le  sostanze  comprese  nell'allegato 1 e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che
non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
    1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;
    2)   abbiano   una   qualificazione   merceologica   riconosciuta
ufficialmente,  o  comunque  ulteriori  possibilita'  di utilizzo non
vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;
    3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;
    b)  residuo:  sostanza  o  materiale  residuale  derivante  da un
processo  di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a
riutilizzo;
    c) residui pericolosi: i residui che:
    1)  contengano  le  sostanze  di  cui all'allegato al decreto del
Presidente   della   Repubblica   10   settembre  1982,  n.  915,  in
concentrazioni  superiori  a quelle limite previste dal punto 1.2 del
testo  allegato  alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984,  del  Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del
medesimo decreto;
    2)  originino  dai  cicli  di cui al punto 1.3 del testo allegato
alla  delibera  in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
di  cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre  1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che
i  residui  non  sono  classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del
numero 1);
    3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o
"F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  in  data  3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  305 del 30 dicembre 1985, o
comunque utilizzati per sostanze pericolose;
    d)   raccolta:  operazione  di  cernita  e/o  raggruppamento  dei
residui;
    e)  trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati
al  riutilizzo  dal  luogo  di  produzione  al  luogo  di stoccaggio,
trattamento e/o riutilizzo;
    f)  stoccaggio:  deposito  temporaneo  dei  residui  destinati ad
attivita' finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso
l'insediamento dove sono stati prodotti;
    g)  trattamento:  operazione destinata a consentire il riutilizzo
di  un  residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento
produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;
    h)  riutilizzo:  operazioni  consistenti nell'impiego dei residui
derivanti  dai  cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di
prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
    i)  materia  prima corrispondente: la materia prima o la fonte di
energia  la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da
un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;
    l)  luogo  di  produzione:  uno  o  piu'  edifici o installazioni
collegate  tra  loro  all'interno  di  un'area  determinata in cui si
svolgono attivita' di produzione.