Art. 3.
                         E s c l u s i o n i
  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) alle attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima di
un  residuo  di  produzione  effettuate nell'ambito del luogo dove il
residuo  e'  prodotto,  che  si  considerano  parte  integrante della
produzione;
    b)  alle attivita' di riutilizzo di residui di origine vegetale e
animale,  anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione
agro-alimentare  o  agro-industriale,  oggetto di specifiche norme di
carattere   igienico-sanitario,   alimentare   e   mangimistico   che
disciplinano la materia;
    c)  ai  semi  lavorati non costituenti residui di produzione o di
consumo;
    d)  ai  materiali  litoidi  o  vegetali  utilizzati nelle normali
pratiche  agricole  e  di  conduzione  dei fondi rustici, comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
    e) alle attivita' di raccolta di residui destinati al riutilizzo,
effettuate   da  associazioni,  organizzazioni  od  istituzioni,  che
operano  anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini
di  lucro,  ovvero  da  soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
circolare  del  Ministro  delle  finanze  n.  26  del  19 marzo 1985,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69
del 21 marzo 1985;
    f)  ai  residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati
da  processi  di  lavorazione  meccanici, fisici, chimico-fisici e di
trasformazione dei prodotti agricoli;
    g)  ai  residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle
cucine  di  qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati
nel   circuito   distributivo  di  somministrazione,  destinati  alle
strutture  di  ricovero  di animali di affezione di cui alla legge 14
agosto  1991,  n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della
vigente normativa.
  2.  Sono  escluse dal campo di applicazione del presente decreto le
attivita'   di   riutilizzo   di   residui   che   danno  origine  ai
fertilizzanti,  individuati  con  riferimento  alla  tipologia e alle
modalita'  di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni.
All'articolo  8,  comma  2, secondo capoverso, della legge n. 748 del
1984,   come   modificato  dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo  16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro  dell'ambiente  e il Ministro della sanita'" sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  concerto  con  i  Ministri dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,  dell'ambiente  e  della  sanita'".
All'articolo  8,  comma  3, ultimo capoverso, della medesima legge n.
748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato,  sentiti  il  Ministro  delle
partecipazioni  statali  e il Ministro della sanita'" sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  concerto  con  i  Ministri dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,  dell'ambiente  e  della  sanita'".
All'articolo  9,  comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984,
le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali
e  il  Ministro  della  sanita'"  sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   dell'ambiente   e   della   sanita'".   Per   gli
insediamenti  che  producono  fertilizzanti  anche  con  l'impiego di
residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.
  3.  Sono  altresi'  esclusi  dal campo di applicazione del presente
decreto  i  materiali quotati con precise specifiche merceologiche in
borse  merci  o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le
camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la
vigilanza    del    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  individuati  nell'elenco  di cui all'allegato 1 al
decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994.
  4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli
animali,  dell'ambiente  e  del recupero ambientale e della normativa
comunitaria,  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i   Ministri   della   sanita',   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato  e  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto
del   Ministro   dell'ambiente   5  settembre  1994,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994.
  5.  Ai  fini  del  comma  3,  le  camere  di  commercio, industria,
artigianato  e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro
il   31  dicembre  di  ogni  anno  i  nuovi  materiali  quotati,  con
l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
  6.  Le  modifiche  e/o  le integrazioni di cui al comma 4 diventano
operative  a  partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi
previsto.