Art. 3. E s c l u s i o n i 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo e' prodotto, che si considerano parte integrante della produzione; b) alle attivita' di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia; c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo; d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; e) alle attivita' di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985; f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli; g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attivita' di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalita' di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente. 3. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994. 4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994. 5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. 6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.