Art. 4.
                    Raccolta e trasporto interni
  1.  Chiunque  intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto
anche  marittimo,  di  residui  individuati  ai sensi dell'articolo 5
destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al
Comitato   nazionale  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  esercenti
servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti,  di  cui  all'articolo 10 del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta
giorni  prima  dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la
natura,   l'origine,   la  destinazione,  la  frequenza  media  della
raccolta,  la  tipologia  del  mezzo  di  trasporto  dei  residui; il
Comitato  redige  l'elenco  degli  operatori  che hanno effettuato le
comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione
nei  termini  previsti  comporta il divieto di effettuare le suddette
operazioni di raccolta e trasporto.
  2.  Agli  oneri  per  la  tenuta  dell'elenco  di cui al comma 1 si
provvede  con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale,
pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attivita'.
  3.  Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono
identificati  dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di
cui  all'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6
ottobre  1978,  n.  627,  dal quale, opportunamente integrato, devono
risultare i seguenti dati:
    a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
    b) origine, composizione e quantita' del residuo;
    c)   destinazione   con   l'indicazione   delle   operazioni   di
trattamento,  di  stoccaggio  e  di  riutilizzo  cui  e'  soggetto il
residuo;
    d) data e percorso del trasporto;
    e) nome ed indirizzo del destinatario.
  4.  I  soggetti  di  cui al comma 1 non devono prestare le garanzie
finanziarie  di  cui  all'articolo  10, comma 2, del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441.
  5.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di cui al comma 1 la raccolta e il
trasporto:
    a)  delle  frazioni  merceologiche  dei  residui  provenienti  da
raccolte  finalizzate,  effettuate  dai  servizi  di nettezza urbana,
dalle  associazioni  che  operano  a  fini ambientali, caritatevoli o
comunque  senza  fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede
fissa  di  cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19
marzo  1985,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
    b)  dei  residui  inerti  purche'  privi  di  amianto  o di altre
sostanze  tossiche  o nocive in concentrazioni tali da costituire, in
base  alla  vigente  normativa,  un  pericolo  per  la  salute  o per
l'ambiente,   destinati   ad   essere   riutilizzati  per  ripristino
ambientale,  formazione  di  rilevati  e  sottofondi  stradali  e per
produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
    c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate
previste  da  norme  statali  o  regionali in attuazione dei piani di
gestione;
    d)  degli  scarti  delle  lavorazioni  agro-meccaniche,  compresi
quelli  del  verde  pubblico  o  privato,  nonche' degli scarti delle
lavorazioni   agro-industriali  provenienti  dalle  piccole  e  medie
imprese.
  6.  Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2,
nonche'  all'articolo  5,  comma  3, e all'articolo 15, comma 5, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione,  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, ad appositi
capitoli di spesa.