Art. 6.
           Misure di sicurezza e procedure amministrative
  1.   Alle   attivita'   di  trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e
riutilizzo  dei residui di cui all'articolo 5, nonche' ai mezzi, agli
impianti  e  alle  apparecchiature  utilizzati  per lo svolgimento di
dette  attivita',  si  applicano,  in  relazione alle caratteristiche
chimico-fisiche  dei  residui  e  ai  fattori  di  rischio  che  essi
eventualmente   presentano,   le   norme   di  sicurezza  vigenti  ed
applicabili  e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri
fini  previste  dalla normativa vigente, con riferimento alle materie
prime  corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare
in  materia  di  sicurezza  dei  trasporti, di igiene e sicurezza del
lavoro,  di  prevenzione  degli  incendi  e  di altri rischi connessi
all'esercizio  delle attivita' industriali, di emissioni in atmosfera
e di scarichi idrici.
  2.  Per  i  residui  individuati nell'elenco di cui all'articolo 5,
comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede
di  periodico  aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del
residuo  considerato  o  per  il  tipo  di  riutilizzo  previsto, non
risultino   applicabili   le   norme   di   sicurezza   e  di  tutela
igienico-sanitaria  ed  ambientale  previste in via generale, vengono
definiti  gli  specifici  requisiti  di sicurezza ed i valori limite,
anche  di  emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.
  3.  In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1
e  2,  l'impresa  e'  tenuta  ad applicare le norme tecniche previste
dalla  normativa  vigente  per  i  rifiuti speciali, ovvero tossici e
nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo 3 o in
relazione alle caratteristiche del residuo.
  4.  Lo  stoccaggio  dei  residui  tossici  e  nocivi,  destinati al
riutilizzo,  anche  se  effettuato  all'interno dello stabilimento di
produzione  degli  stessi,  non  puo' comunque superare i centottanta
giorni  salvo  motivata  proroga  da parte della competente regione e
salve  le  prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo
di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
  5.  I  residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3
al  decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato
nel  supplemento  ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del
10  settembre  1994,  o per i quali, se indicati, non sono previsti i
limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino
a  che  non  sono  presi  in carico dai soggetti che ne effettuano la
trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati
e   trattati   nel   rispetto   delle   vigenti   leggi  sui  rifiuti
tossico-nocivi.
 6.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  emanato previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'ambiente  e  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato,
sono  individuati  gli  impianti di produzione di energia elettrica e
quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte
di  energia  i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla
quantita'   e   alla   qualita'  delle  emissioni  prodotte  ed  alle
caratteristiche  qualitative  e  quantitative dei residui utilizzati,
sono  ricompresi  nelle  attivita'  ad  inquinamento atmosferico poco
significativo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione
elettrica  che  non  rientrano  nelle  attivita' ad inquinamento poco
significativo  la  comunicazione  di  cui  all'articolo 5 e' compresa
nella  istanza  di  autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale
la  regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla  relativa  richiesta.  Resta  comunque  esclusa  l'applicazione
dell'articolo  15,  comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei
residui  come  fonti di energia derivino variazioni qualitative delle
emissioni inquinanti dell'impianto.