Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative 1. Alle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonche' ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attivita', si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attivita' industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici. 2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo. 3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa e' tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo. 4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non puo' comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute. 5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantita' e alla qualita' delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attivita' ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 e' compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.