Art. 7. Movimenti transfrontalieri 1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993. 2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformita' a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5. 3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantita' e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonche' lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantita', la qualita' e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93. 6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel Ministero dell'ambiente.