Art. 7.
                     Movimenti transfrontalieri
  1.   L'importazione  e  l'esportazione  dei  residui  destinati  al
riutilizzo  sono  disciplinate  dal  regolamento  CEE  n.  259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma
1,  in conformita' a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono
essere  destinati  allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati
in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.
  3.  Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui
all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
212  del  10  settembre  1994,  oggetto d'importazione ed individuati
dalle  voci  del  sistema  doganale  indicate  nell'allegato  II  del
regolamento  CEE  n.  259/93,  presentano  requisiti equivalenti agli
adempimenti  richiesti  dall'articolo  1,  comma 3, lettera b), primo
trattino,  del  predetto  regolamento  CEE n. 259/93, qualora abbiano
trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione,
resa  ai  sensi  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, che attesti la
provenienza,  i tipi, le quantita' e le caratteristiche merceologiche
dei  materiali  da  utilizzare,  nonche'  lo stabilimento nel quale i
materiali  stessi  sono  destinati ad essere utilizzati. Le imprese e
gli  stabilimenti  predetti  devono  annotare  sui registri IVA, o su
altre  scritture  contabili obbligatorie, la quantita', la qualita' e
l'origine  dei  materiali  utilizzati  e sono sottoposti ai controlli
previsti dalla normativa vigente.
  4.  All'importazione  dei  residui  di cui all'articolo 2, comma 1,
individuati  dalle  voci del sistema doganale riportate nell'allegato
II  del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a
specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  dei trasporti e della navigazione determina, con
proprio  decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della
garanzia  finanziaria  da  prestare  per  le esportazioni dei residui
riutilizzabili e dei rifiuti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.
  6.  Ai  sensi  e  per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio  del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione
e  di  destinazione  dei  trasporti transfrontalieri sono individuate
nelle  regioni  o  province autonome in cui sono stoccati o dove sono
diretti  le  sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV
del  regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel
Ministero dell'ambiente.