Art. 8.
                           Autorizzazioni
  1.  Le  operazioni  di  trattamento,  stoccaggio  e  riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati
ai  sensi  dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e
giuridico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.
  2.  Restano  altresi'  sottoposte  al  decreto del Presidente della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  e successive modifiche ed
integrazioni,  le attivita' relative ai residui derivanti da cicli di
produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.