Art. 8. Autorizzazioni 1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Restano altresi' sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attivita' relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.