Art. 9.
                    Registri di carico e scarico
  1.  I  soggetti che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio,
importazione,  esportazione,  trattamento  e  riutilizzo  dei residui
sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di
residui  devono  annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le
rispettive  operazioni  effettuate,  su  appositi registri numerati e
vidimati   inizialmente   dall'ufficio   del  registro,  le  seguenti
informazioni:
    a)  la  quantita'  (peso  o  volume, se necessario correlati alla
percentuale di umidita');
    b)       la       qualita'       (principali      caratteristiche
chimichefisiche-merceologiche,  con  la  precisazione  se trattasi di
residuo tossico e nocivo);
    c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita'
produttiva specifica);
    d) la frequenza della raccolta;
    e)  il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo
e  in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato,
ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;
    f) le date di carico e scarico;
    g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
  2.  Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico   i   produttori  e  i  riutilizzatori  dei  residui  di  cui
all'articolo 4, comma 5.
  3.  I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche'
vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti,
da:
    a)  registri  di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo
3,  comma  5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
    b) registri IVA di acquisto e vendita;
    c)  scrittura  ausiliare  di magazzino di cui all'articolo 14 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
    d)  altri  registri  la  cui  tenuta  sia  resa  obbligatoria  da
disposizioni  di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi
del comma 1.
  4.  I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di
controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
  5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla
data dell'ultima registrazione.
  6.  I  piccoli  imprenditori  possono  adempiere  all'obbligo della
tenuta  dei  registri  di  carico  e scarico dei residui destinati al
riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o
loro  societa'  di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti
con cadenza mensile.