IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125; Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio delle province della Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un piu' diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle province della regione Calabria; Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre di piu' rapidi e agili strumenti di reclutamento del personale, nonche' di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalita' organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati alla chiamata alle armi residenti nei comuni colpiti da alluvione nel 1994, nonche' per il differimento del termine concernente le gestioni fuori bilancio relative alle attivita' di protezione sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 30 giugno 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. 3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche' delle diverse modalita' operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non puo' essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.