Art. 3.
                Categorie di documenti inaccessibili
              per motivi di ordine e sicurezza pubblica
 1.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5,  lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
all'esigenza  di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono
sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o  documenti
che  contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto
ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli
istituti penitenziari e dell'attivita' di prevenzione  e  repressione
della criminalita';
    b)  atti  e  documenti  attinenti  a  segnalazioni  anche anonime
nonche' esposti informali di privati, di organizzazioni di  categoria
o sindacali;
    c)   atti   e   documenti   concernenti  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dei servizi del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  ivi
compresi  quelli  relativi  all'addestramento,  all'impiego  ed  alla
mobilita'  del  personale  nei  limiti  strettamente   necessari   ad
assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;
    d)  documenti  sulla  condotta del personale rilevanti ai fini di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;
    e)  documenti  concernenti  la  sicurezza  degli  edifici,  degli
uffici,    delle    infrastrutture    dei   beni   e   dell'attivita'
dell'amministrazione;
    f) atti e documenti concernenti l'acquisizione, la  protezione  e
la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di
pertinenza dall'amministrazione penitenziaria;
    g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione
e  manutenzione,  dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in
cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire
l'ordine e  la  sicurezza  pubblici  e  degli  istituti  penitenziari
nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita';
    h)  atti  e documenti in materia di programmazione, acquisizione,
gestione e conservazione dei mezzi,  dei  materiali  e  delle  scorte
dell'amministrazione  penitenziaria nei limiti strettamente necessari
ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;
    i) documenti relativi  alla  sicurezza  ed  alla  protezione  del
personale   dell'amministrazione   nonche'   dei   detenuti  e  degli
internati;
    l) documenti relativi alla prima assegnazione,  al  trasferimento
ed  alla  traduzione  dei  detenuti e degli internati nonche' al loro
piantonamento in luoghi esterni di cura;
    m) documenti  relativi  all'assegnazione  dei  detenuti  e  degli
internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari;
    n)  documenti  relativi a gare d'appalto dichiarate segrete dalla
legge.
 
          Nota all'art. 3:
            - Per il testo dell'art.  8  comma  5,  lettera  c),  del
          D.P.R.  27  giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in nota alle
          premesse.