Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attivita' di prevenzione e repressione della criminalita'; b) atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime nonche' esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali; c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici; d) documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici; e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell'attivita' dell'amministrazione; f) atti e documenti concernenti l'acquisizione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di pertinenza dall'amministrazione penitenziaria; g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici e degli istituti penitenziari nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita'; h) atti e documenti in materia di programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei materiali e delle scorte dell'amministrazione penitenziaria nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici; i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonche' dei detenuti e degli internati; l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonche' al loro piantonamento in luoghi esterni di cura; m) documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari; n) documenti relativi a gare d'appalto dichiarate segrete dalla legge.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8 comma 5, lettera c), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.