Art. 2.
  1.  All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  La  gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le
modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle  aspettative  e  dei
permessi   sindacali   tra  le  confederazioni  e  le  organizzazioni
sindacali  aventi  titolo  sulla base della loro rappresentativita' e
con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione,
e'  demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso
l'applicazione  della  legge  20  maggio  1970,  n. 300, e successive
modificazioni.  Per  la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto
di  quanto  previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.";
    b) il comma 3 e' abrogato;
    c) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.