Art. 2. 1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58."; b) il comma 3 e' abrogato; c) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.