(Accordo - art. 1)
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  DEL  PERU'  IN  MATERIA  DI  PREVENZIONE,
CONTROLLO  E  REPRESSIONE  DELL'ABUSO  E  DEL  TRAFFICO  ILLECITO  DI
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. 
Il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  della  Repubblica
del Peru', di seguito denominati le Parti Contraenti: 
reiterando la loro preoccupazione per l'aumento del traffico illecito
di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
consapevoli che l'abuso ed il traffico  illecito  di  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope  costituiscono   un   problema   che   coinvolge
l'umanita' in generale ed entrambi i Paesi in particolare; 
riconoscendo i diversi aspetti dell'abuso e del traffico illecito  di
stupefacenti e di sostanze psicotrope che  minacciano  gli  interessi
essenziali di ciascuna delle Parti  Contraenti,  decisi  ad  offrirsi
reciprocamente la cooperazione necessaria per combattere in  tutti  i
suoi aspetti il  problema  dell'abuso  e  del  traffico  illecito  di
stupefacenti e sostanze psicotrope; 
animati dall'obiettivo che la cooperazione alla quale si riferisce il
presente Accordo sia di complemento a quella derivante ad entrambe le
Parti dai rispettivi obblighi internazionali,  anche  sulla  base  di
quanto previsto dalla  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,  adottata  a
Vienna il 20 dicembre 1988; 
hanno convenuto quanto segue. 
                             ARTICOLO 1 
                       Finalita' dell'Accordo 
Le Parti Contraenti convengono di  cooperare  congiuntamente  per  lo
sviluppo di iniziative miranti a prevenire l'abuso di stupefacenti  e
sostanze psicotrope, nonche' il loro traffico  illecito  ed  i  reati
connessi. A tale scopo le Autorita' competenti di entrambe  le  Parti
si  presteranno  assistenza  nel  campo  tecnico-scientifico   e   si
scambieranno informazioni circa gli scopi del  presente  Accordo  nei
limiti imposti dai rispettivi ordinamenti interni. 
Una Parte Contraente non potra' esercitare nel territorio  dell'altra
Parte funzioni che spettino all'Autorita' di tale altra Parte. 
Le Parti adempieranno agli obblighi che derivano dal presente Accordo
in base ai principi di Autodeterminazione, Non Intervento e  Rispetto
dell'Integrita' Territoriale degli Stati.