ARTICOLO 2 Ambito della cooperazione Le Parti Contraenti adotteranno le iniziative necessarie per dare piena applicazione, nei modi piu' efficaci, agli impegni stabiliti dal presente Accordo. A tal fine si conviene quanto segue: a) nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 le Parti Contraenti si scambieranno informazioni relative alla prevenzione dell'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, al traffico illecito ed ai metodi per combatterlo, in particolare attraverso l'applicazione di tecnologie, i controlli doganali, lo scambio dei dati sui flussi del traffico illecito e sui sistemi attraverso cui esso si realizza. Le Parti Contraenti si scambieranno altresi' pubblicazioni ed informazioni sui nuovi tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) ciascuna delle Parti Contraenti, per iniziativa propria o su richiesta dell'altra Parte, fornira', in conformita' con la propria legislazione interna, dati e documenti contenenti informazioni relative all'abuso ed al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; c) in conformita' con quanto disposto dall'articolo 1 le Parti Contraenti si propongono: 1. di realizzare iniziative miranti a contrastare l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 2. di ridurre la domanda illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope attraverso attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, 3. di effettuare scambi di personale allo scopo di studiare gli organi tecnici e le strutture tecniche e specializzate dell'altra Parte e perfezionare in tal modo le attivita' connesse con la prevenzione e la repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti nei rispettivi territori, 4. di scambiare informazioni sui sistemi di riciclaggio e sul trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 5. di scambiare informazioni sulle diversioni per usi illeciti dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali utilizzate nei processi di fabbricazione illecita degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, 6. di scambiare informazioni ed esperienze sulle rispettive legislazioni e giurisprudenza in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, 7. di cooperare nella realizzazione di indagini relative al traffico illecito internazionale di stupefacenti e sostanze psicotrope e all'identificazione tanto della destinazione che delle attivita' dei trafficanti e del movimento dei beni derivanti da detto traffico illecito o utilizzati per il medesimo. Detta cooperazione avverra' nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano la mutua assistenza giudiziaria. Le disposizioni del presente Accordo non impediranno alle Parti Contraenti di promuovere altre forme di cooperazione tramite l'intensificazione della collaborazione gia' esistente in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali.