(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                      Ambito della cooperazione 
Le Parti Contraenti adotteranno le  iniziative  necessarie  per  dare
piena applicazione, nei modi piu' efficaci,  agli  impegni  stabiliti
dal presente Accordo. A tal fine si conviene quanto segue: 
a) nell'ambito della cooperazione di  cui  all'articolo  1  le  Parti
   Contraenti si scambieranno informazioni relative alla  prevenzione
   dell'abuso di stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  al  traffico
   illecito ed ai metodi per combatterlo, in  particolare  attraverso
   l'applicazione di tecnologie, i controlli doganali, lo scambio dei
   dati sui flussi del traffico illecito e sui sistemi attraverso cui
   esso si realizza. Le Parti  Contraenti  si  scambieranno  altresi'
   pubblicazioni ed informazioni sui nuovi  tipi  di  stupefacenti  e
   sostanze psicotrope; 
b) ciascuna delle Parti  Contraenti,  per  iniziativa  propria  o  su
   richiesta  dell'altra  Parte,  fornira',  in  conformita'  con  la
   propria  legislazione  interna,  dati   e   documenti   contenenti
   informazioni  relative  all'abuso  ed  al  traffico  illecito   di
   stupefacenti e sostanze psicotrope; 
c) in conformita'  con  quanto  disposto  dall'articolo  1  le  Parti
   Contraenti si propongono: 
   1. di realizzare iniziative miranti a contrastare l'abuso e il 
      traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 
   2. di ridurre la domanda illecita di stupefacenti e sostanze 
      psicotrope  attraverso  attivita'  di   prevenzione,   cura   e
      riabilitazione dei tossicodipendenti, 
   3. di effettuare scambi di personale allo scopo di studiare gli 
      organi  tecnici  e  le  strutture  tecniche   e   specializzate
      dell'altra Parte  e  perfezionare  in  tal  modo  le  attivita'
      connesse con la prevenzione e la repressione dell'abuso  e  del
      traffico illecito di stupefacenti nei rispettivi territori, 
   4. di scambiare informazioni sui sistemi di riciclaggio e sul 
      trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito  di
      stupefacenti e sostanze psicotrope, 
   5. di scambiare informazioni sulle diversioni per usi illeciti dei 
      precursori e delle sostanze chimiche essenziali utilizzate  nei
      processi di fabbricazione illecita degli stupefacenti  e  delle
      sostanze psicotrope, 
   6. di scambiare informazioni ed esperienze sulle rispettive 
      legislazioni e giurisprudenza  in  materia  di  stupefacenti  e
      sostanze psicotrope, 
   7. di cooperare nella realizzazione di indagini relative al 
      traffico illecito internazionale  di  stupefacenti  e  sostanze
      psicotrope e all'identificazione tanto della  destinazione  che
      delle attivita'  dei  trafficanti  e  del  movimento  dei  beni
      derivanti da  detto  traffico  illecito  o  utilizzati  per  il
      medesimo. Detta cooperazione avverra' nel rispetto delle  norme
      nazionali ed internazionali che regolano  la  mutua  assistenza
      giudiziaria. 
Le disposizioni del  presente  Accordo  non  impediranno  alle  Parti
Contraenti  di  promuovere  altre  forme  di   cooperazione   tramite
l'intensificazione della  collaborazione  gia'  esistente  in  questo
campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali.