ARTICOLO 5 Validita' Ciascuna delle due Parti potra' scindere il presente Accordo in qualsiasi momento. A tal fine dovra' presentare una previa notifica per iscritto e per vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo non avra' piu' validita' dopo 180 giorni dalla data di consegna della notifica. Fatto a Roma il 25.10.1991 in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facente ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Peru' Parte di provvedimento in formato grafico