(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                              Validita' 
Ciascuna delle due Parti  potra'  scindere  il  presente  Accordo  in
qualsiasi momento. A tal fine dovra' presentare una  previa  notifica
per iscritto e per vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo non  avra'
piu' validita' dopo 180 giorni dalla data di consegna della notifica. 
Fatto a Roma il 25.10.1991 in due esemplari nelle lingue  italiana  e
spagnola, entrambi i testi facente ugualmente fede. 
    

  Per il Governo della                           Per il Governo della
   Repubblica Italiana                            Repubblica del Peru'

    

              Parte di provvedimento in formato grafico