IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato che le differenti modalita' di espressione del voto per
le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per
le  elezioni  del  Senato  della  Repubblica  hanno ingenerato, nelle
precedenti  consultazioni  politiche,  equivoci e disorientamenti nel
corpo   elettorale,   con   conseguenti  contestazioni,  in  sede  di
scrutinio, sulla validita' del voto espresso;
  Considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente
al   Governo   l'esercizio   dell'iniziativa   legislativa   prevista
dall'articolo 71 della Costituzione;
  Ritenuta,  pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
uniformare   le   modalita'  di  espressione  del  voto,  nonche'  di
evidenziare  tali modalita' sul manifesto contenente le candidature e
le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  secondo  comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto
1993,  n.  277,  e  dall'articolo  2, comma 1, lettera e), n. 2), del
decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 534, il primo periodo e'
sostituito dal seguente:
  "L'elettore  deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che
sia  avvicinato  da  alcuno,  votare tracciando, con la matita, sulla
scheda  per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo
segno,  comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome
del  candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi
e,  sulla  scheda  per la scelta della lista una solo segno, comunque
apposto,  nel  rettangolo  contenente il contrassegno ed il cognome e
nome   del  candidato  o  dei  candidati  corrispondenti  alla  lista
prescelta.".
  2.  L'articolo  14  del  testo  unico delle leggi recanti norme per
l'elezione   del  Senato  della  Repubblica,  approvato  con  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  -  1.  Il voto si esprime tracciando, con la matita, un
solo   segno,   comunque   apposto,   nel  rettangolo  contenente  il
contrassegno  ed  il  cognome  e nome del candidato da lui prescelti.
Sono vietati altri segni o indicazioni.".