Art. 2.
  1.  I  manifesti  di  cui  all'articolo 24, primo comma, n. 5), del
testo  unico  recante  le  leggi  per  la  elezione  della Camera dei
deputati,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo  1957,  n.  361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera  i), n. 9), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
nonche'  i  manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n.
2),  del  testo  unico  delle  leggi recanti norme per l'elezione del
Senato   della  Repubblica,  approvato  con  decreto  legislativo  20
dicembre  1993,  n.  533, devono riportare, in calce, a caratteri ben
visibili,  l'avvertenza  che l'elettore puo' esprimere un solo segno,
comunque  apposto,  nel  rettangolo  contenente  il  nominativo  o  i
nominativi  dei  candidati,  nonche'  il  simbolo o i simboli posti a
fianco dei nominativi medesimi.