Art. 2.
          Modifiche alla disciplina sul processo tributario

  1.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo   12,   comma  5,  primo  periodo,  le  parole:
"riguardanti   tributi   in  contestazione  di  importo  inferiore  a
3.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di valore inferiore a
5.000.000".  Dopo  il  primo  periodo  e'  inserito il seguente: "Per
valore  della  lite  si  intende l'importo del tributo al netto degli
interessi  e  delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in  caso  di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.";
    b) all'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-bis.  Nella  liquidazione  delle spese a favore dell'ufficio del
Ministero    delle    finanze,    se    assistito    da    funzionari
dell'amministrazione,  si applica la tariffa vigente per gli avvocati
e  procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di
avvocato  ivi  previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a
ruolo  a  titolo  definitivo  dopo  il  passaggio  in giudicato della
sentenza.";
    c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: "preventivo"
e' sostituita dalla seguente: "conciliativo";
    d) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  48  (Conciliazione  giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti
con  l'istanza  prevista  nell'articolo  33,  puo' proporre all'altra
parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
    2. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito all'udienza
anche dalla commissione.
    3.  Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo
verbale,  nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta,
di  sanzioni  e  di interessi. Il processo verbale costituisce titolo
per  la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da
effettuare  entro  venti  giorni  dalla  data  dell'udienza.  Per  le
modalita'  di  versamento  si  applica  l'articolo  5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 settembre 1994, n. 592. Le predette
modalita'  possono  essere  modificate con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro. In difetto di
versamento  entro  il  predetto  termine si applica l'articolo 14 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
non si applica il comma 7 del presente articolo.
    4. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione
provinciale e non oltre la prima udienza.
    5.  Qualora  una delle parti abbia proposto la conciliazione e la
stessa  non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione
puo'  assegnare  un  termine, non superiore a sessanta giorni, per la
formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.
    6.  L'ufficio  puo',  sino  alla data di trattazione in camera di
consiglio,   ovvero   fino  alla  discussione  in  pubblica  udienza,
depositare  una  proposta  di  conciliazione alla quale l'altra parte
abbia  previamente  aderito.  Se  l'istanza e' presentata prima della
fissazione   della   data   di   trattazione,   il  presidente  della
commissione,  se  ravvisa  la  sussistenza  dei  presupposti  e delle
condizioni  di  ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio.  La  proposta  di conciliazione ed il decreto tengono luogo
del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle
parti  ed  il  versamento  delle  somme dovute deve essere effettuato
entro  venti  giorni  dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in
cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della
commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento
del  presidente  e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla
data di presentazione della proposta.
    7.  In  caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative
si  applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.
La  conciliazione,  comunque,  non  da' luogo alla restituzione delle
somme gia' versate all'ente impositore.";
    e) all'articolo 52 il comma 2 e' soppresso;
    f)  all'articolo  69,  comma 1, le parole: "al pagamento di somme
dovute"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "o il concessionario del
servizio  di  riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di
giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15";
    g)  all'articolo  72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "La  segreteria  della commissione tributaria provinciale o
regionale  da'  comunicazione  alle  parti  della data di trattazione
almeno  trenta  giorni  liberi  prima.  La  consegna o spedizione del
ricorso  o  dell'atto  di  appello  alla segreteria della commissione
tributaria  di  primo  o  secondo  grado, ai sensi degli articoli 17,
comma  primo,  e  22, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636,  equivale  a costituzione in
giudizio  del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La
parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 1.";
    h)   all'articolo   71,   comma  1,  sono  soppresse  le  parole:
"l'articolo  39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602,";
    i) all'articolo 72, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Se  alla  data  indicata  al  comma 1 pendono termini per la
proposizione  di  ricorsi  secondo le norme previgenti, detti ricorsi
sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini
previsti  dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se
alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni
delle  commissioni  tributarie  di  primo  e  di secondo grado, dette
impugnazioni  sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti
dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.".
    2.  In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
abilitati  a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle
categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena
di inammissibilita', il possesso dei requisiti richiesti.
    3.  Se  alla  data  di  insediamento delle commissioni tributarie
provinciali o regionali e' stato depositato il solo dispositivo della
decisione  emessa  dalla commissione tributaria di primo o di secondo
grado,  la  sentenza  e'  depositata,  ai  sensi dell'articolo 38 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 636,
entro il 30 maggio 1996.
  4.  All'articolo  3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
comma 196, e' inserito il seguente:
  "196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-
bis,  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per essere riassegnati con
decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento,
al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate
ai  sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri
e  delle  modalita'  definiti con contrattazione decentrata a livello
nazionale,  a  favore  di  tutto  il  personale  dell'Amministrazione
finanziaria  ed  e'  finalizzata  alla  perequazione  del trattamento
economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge
29 ottobre 1991, n. 358.".
  5.  All'articolo  1  del  decreto-legge  26 settembre 1995, n. 403,
convertito  dalla  legge  20  novembre  1995, n. 485, e' soppresso il
comma 4.