Art. 2. Modifiche alla disciplina sul processo tributario 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: "riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "di valore inferiore a 5.000.000". Dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste."; b) all'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza."; c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: "preventivo" e' sostituita dalla seguente: "conciliativo"; d) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito all'udienza anche dalla commissione. 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo. 4. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza. 5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6. 6. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. 7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore."; e) all'articolo 52 il comma 2 e' soppresso; f) all'articolo 69, comma 1, le parole: "al pagamento di somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15"; g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello alla segreteria della commissione tributaria di primo o secondo grado, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1."; h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole: "l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,"; i) all'articolo 72, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.". 2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilita', il possesso dei requisiti richiesti. 3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali e' stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza e' depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996. 4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, e' inserito il seguente: "196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalita' definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed e' finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.". 5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, e' soppresso il comma 4.