Art. 3.
                         Funzioni dello STAF
  1.  Al  fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti
all'Amministrazione  finanziaria,  civili  e militari, degli obblighi
derivanti  da  norme  di  legge  o regolamento, lo STAF, su direttive
generali  del Ministro delle finanze e secondo le modalita' contenute
nel regolamento di cui all'articolo 5, svolge le seguenti funzioni:
    a)  compie  ispezioni  presso  gli  organi  centrali e periferici
dell'Amministrazione finanziaria;
    b)  esegue  indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente
comma tenendo anche conto del loro tenore di vita;
    c)  richiede  alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione
postale,  agli  enti  creditizi,  alle  societa'  di  intermediazione
mobiliare,  agli  agenti  di  cambio,  alle  societa'  autorizzate al
collocamento  a  domicilio  di  valori  mobiliari,  alle  societa' di
gestione  di  fondi  comuni  di investimento mobiliare, alle societa'
fiduciarie,  alle imprese ed enti assicurativi ed alla societa' Monte
Titoli  S.p.a.  di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della
documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui
al presente comma, nonche' ogni altra notizia o informazione utile ai
fini  dello  svolgimento  delle  indagini  di cui alla lettera b). Le
notizie  e  i  dati  richiesti,  qualora  non siano trasmessi entro i
termini  fissati,  ovvero vi siano elementi concreti per ritenere che
gli  stessi  siano  infedeli  o  incompleti, possono essere acquisiti
direttamente  anche  con  perquisizioni  e  sequestri autorizzati dal
procuratore  della Repubblica con le modalita' di cui all'articolo 52
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e  successive  modificazioni,  ed  eseguiti  con  modalita'  tali  da
assicurare la riservatezza dei terzi;
    d)  richiede  informazioni  o documenti all'autorita' giudiziaria
salvo  il  rispetto  delle  norme  che  disciplinano il segreto delle
indagini;
    e)  puo'  invitare  qualsiasi  altro  soggetto a fornire notizie,
informazioni  o  documenti  utili  ai fini degli accertamenti e delle
indagini di cui alla lettera b);
    f)  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'anagrafe  prevista
all'articolo 4;
    g) richiede all'Amministrazione finanziaria, civile e militare,
    le  verifiche  e  i  controlli  fiscali  occorrenti ai fini delle
    indagini;
h) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti
rilevanti      ai      fini     della     responsabilita'     penale,
amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento
degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne da' tempestiva
comunicazione agli organi di rispettiva competenza.
  2.  Lo  STAF  esercita le proprie funzioni ispettive e di controllo
anche  a  seguito  di  rapporto del Servizio centrale degli ispettori
tributari (SECIT) o dei dirigenti degli uffici finanziari.
  3. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dallo STAF
nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attivita'
istruttoria  del  procedimento  disciplinare instaurato nei confronti
del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
  4.    Indagini   patrimoniali   possono   essere   estese,   previa
autorizzazione   del   procuratore  della  Repubblica  del  luogo  di
residenza   o   di   sede,   ai  prossimi  congiunti  dei  dipendenti
dell'Amministrazione  finanziaria, nonche' a terzi, persone fisiche o
giuridiche,  imprese  ed  enti  rispetto  ai quali vi siano specifici
elementi  per  ritenere  che  agiscano  come  prestanome dei suddetti
dipendenti.  Per  prossimi  congiunti  si  intendono  quelli indicati
nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
  5.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
componenti  togati e non togati delle commissioni tributarie, nonche'
ai  soggetti  che  partecipano  a  comitati,  organi  consultivi  e a
qualsiasi  altro organo collegiale dell'amministrazione ancorche' non
appartenenti a quest'ultima.
  6.  Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti
da   segreto   di  ufficio.  Le  relative  attivita'  debbono  essere
specificamente verbalizzate.
  7.  I  procedimenti  di accertamento e di ispezione posti in essere
dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e
delle  regole  stabiliti  dalla  legge  7  agosto  1990,  n. 241, con
esclusione dell'avviso di procedimento.
  8.  Le  disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di
cui  agli  articoli 1 e 4, si applicano a tutti gli appartenenti allo
STAF.
  9.  In  attesa  dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a
tutti  i  dipendenti  dell'amministrazione  statale, su richiesta del
Ministro  competente,  lo  STAF puo' estendere la sua attivita' anche
nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.