Art. 3. Funzioni dello STAF 1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalita' contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, svolge le seguenti funzioni: a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria; b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma tenendo anche conto del loro tenore di vita; c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle societa' di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle societa' fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonche' ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalita' di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalita' tali da assicurare la riservatezza dei terzi; d) richiede informazioni o documenti all'autorita' giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini; e) puo' invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b); f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista all'articolo 4; g) richiede all'Amministrazione finanziaria, civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini; h) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilita' penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne da' tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza. 2. Lo STAF esercita le proprie funzioni ispettive e di controllo anche a seguito di rapporto del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) o dei dirigenti degli uffici finanziari. 3. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dallo STAF nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attivita' istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, nonche' a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonche' ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione ancorche' non appartenenti a quest'ultima. 6. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attivita' debbono essere specificamente verbalizzate. 7. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dell'avviso di procedimento. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 1 e 4, si applicano a tutti gli appartenenti allo STAF. 9. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, lo STAF puo' estendere la sua attivita' anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.