Art. 2.
                          Concorsi speciali
  1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al
potenziamento   dell'attivita'  di  controllo  si  svolgono  su  base
regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in
una  serie  di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a
carattere  teorico-pratico,  ed in un colloquio, in materie attinenti
al profilo professionale da ricoprire.
  2.  Alla  prova  scritta possono essere ammessi soltanto coloro che
abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di
preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.