Art. 5.
          Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI
                  e il versamento di altre imposte
 1.  Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del
Ministro  delle  finanze  28  dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre 1993, non si applicano
all'imposta  comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli
anni  successivi.  I concessionari restano tenuti agli adempimenti di
cui  all'articolo  73  del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
  2.  I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti
correnti  postali  istituiti  per il versamento dell'imposta comunale
sugli  immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a
favore  degli  enti  destinatari dell'imposta tramite posta giro alla
contabilita'   speciale   aperta   presso   le  competenti  tesorerie
provinciali  dello  Stato,  per  gli enti assoggettati alla tesoreria
unica,   ovvero   ai  conti  correnti  postali  intestati  ai  comuni
interessati,  delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente
affluite  sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  3.  Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per
il  versamento  dell'imposta  comunale sugli immobili sono versati in
favore   degli   enti   destinatari   proporzionalmente   al  gettito
dell'imposta  spettante  a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono
gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste al comma 2.
  4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento
delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11,
e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente
presso  gli  sportelli  del concessionario della riscossione o presso
una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto
23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni, con delega
irrevocabile di versamento al concessionario.
  5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29
dicembre  1995  le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di
credito il 27 dicembre 1995.