(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
           CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE 
           DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI 
              INTERNAZIONALI (Helsinki, 17 marzo 1992) 
                              PREAMBOLO 
   Le Parti alla presente Convenzione, 
   Consapevoli che la protezione e l'utilizzazione dei corsi  d'acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali sono  compiti  importanti
ed urgenti che  potranno  essere  svolti  in  maniera  efficace  solo
mediante una piu' intensa cooperazione, 
   Preoccupati per  gli  effetti  pregiudizievoli  a  breve  o  lungo
termine  che   le   modifiche   dello   stato   dei   corsi   d'acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali possono o  minacciano  di
avere sull'ambiente, sull'economia e sul benessere dei  paesi  membri
della Commissione economica per l'Europa (CEE), 
   Sottolineando la necessita' di rafforzare i provvedimenti adottati
a livello nazionale ed internazionale per  prevenire,  controllare  e
ridurre la discarica di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico e
diminuire l'eutrofizzazione e l'acidificazione nonche' l'inquinamento
di origine tellurico dell'ambiente marino, in particolare nelle  zone
costiere, 
   Notando con soddisfazione gli sforzi gia' intrapresi  dai  governi
dei  paesi  della  CEE  per  rafforzare  la  cooperazione  a  livello
bilaterale e multilaterale, in  vista  di  prevenire,  controllare  e
ridurre  l'inquinamento  transfrontaliero,  assicurare  una  gestione
durevole dell'acqua,  preservare  le  risorse  di  acqua  e  tutelare
l'ambiente, 
   Richiamando  le  disposizioni  ed  i  principi  pertinenti   della
Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente,  dell'Atto
finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione  in  Europa
(CSCE), dei documenti finali delle riunioni di Madrid  e  di  Vienna,
dei  rappresentanti  degli  Stati  partecipanti  alla  CSCE  e  della
Strategia regionale per la  tutela  dell'ambiente  e  l'utilizzazione
razionale delle risorse naturali  nei  paesi  membri  della  CEE  nel
periodo che va fino all'anno 2000 e oltre, 
   Consapevoli del ruolo svolto  dalla  Commissione  economica  delle
Nazioni  Unite  per  l'Europa,  di   incoraggiare   la   cooperazione
internazionale ai fini  della  prevenzione,  del  controllo  e  della
riduzione dell'inquinamento  delle  acque  transfrontaliere  e  della
durevole utilizzazione di queste acque, e richiamando a tal  fine  la
Dichiarazione   di   principio   della    CEE    sulla    prevenzione
dell'inquinamento    delle     acque,     compreso     l'inquinamento
transfrontaliero,  e  sulla  lotta  contro  questo  inquinamento;  la
Dichiarazione di principio della CEE  sulla  utilizzazione  razionale
dell'acqua; i Principi della CEE relativi alla cooperazione nel campo
delle acque transfrontaliere; la Carta  della  CEE  per  la  gestione
delle  acque  sotterranee  ed  il   Codice   di   condotta   relativo
all'inquinamento accidentale delle acque interne transfrontaliere; 
   Facendo riferimento alle decisioni I (42) e I (44) adottate  dalla
Commissione  economica  per  l'Europa   rispettivamente   nella   sua
quarantaduesima e quarantaquattresima sessione, ed ai risultati della
Riunione della CSCE sulla protezione ambientale (Sofia (Bulgaria), 16
ottobre - 3 novembre 1989), 
   Sottolineando che la coperazione tra paesi membri  in  materia  di
protezione e  di  utilizzazione  delle  acque  transfrontaliere  deve
essere prioritaria mediante la  elaborazione  di  accordi  tra  paesi
rivieraschi delle stesse acque, in particolare se  tali  accordi  non
esistono ancora, 
   hanno convenuto quanto segue: 
                           Articolo primo 
                             DEFINIZIONI 
   Ai fini della presente Convenzione, 
   1. L'espressione "acque transfrontaliere" significa tutte le acque
superficiali e sotterranee che delimitano le frontiere tra due  Stati
o piu', le attraversano o sono situate su queste frontiere; nel  caso
di acque transfrontaliere che si gettano in  mare  senza  formare  un
estuario, il limite di queste acque e' una  linea  diritta  tracciata
attraverso la loro imboccatura tra i  punti  limiti  della  linea  di
basso mare sulle rive; 
   2. L'espressione "impatto  transfrontaliero"  significa  qualsiasi
effetto pregiudizievole importante,  prodotto  sull'ambiente  di  una
zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte, da  una  modifica
dello stato delle acque transfrontaliere  causata  da  una  attivita'
umana la cui origine fisica e' interamente o parzialmente situata  in
una zona soggetta alla giurisdizione di  una  Parte.  Questo  effetto
sull'ambiente puo' assumere varie forme: pregiudizio  alla  salute  e
alla sicurezza dell'uomo, alla flora, alla fauna, al suolo, all'aria,
all'acqua, al clima, al paesaggio ed ai monumenti storici o ad  altre
costruzioni  o  interazioni  di  parecchi  di  questi  fattori;  puo'
trattarsi anche di un pregiudizio  al  patrimonio  culturale  o  alle
condizioni socio-economiche derivanti da modifiche di questi fattori; 
   3. L'espressione "Parte" significa, salvo se diversamente indicato
nel testo, una Parte contraente alla presente Convenzione; 
   4. L'espressione "Parti rivierasche" significa le Parti  limitrofe
delle stesse acque transfrontaliere; 
   5.  L'espressione  "organo  comune"  significa  ogni   commissione
bilaterale o multilaterale  o  ogni  altro  meccanismo  istituzionale
appropriato di cooperazione tra le Parti rivierasche; 
   6.  L'espressione  "sostanze  pericolose"  significa  le  sostanze
tossiche,  cancerogene,  mutagene,  teratogene  o   bio-accumulative,
soprattutto quando sono persistenti; 
   7.  La  definizione   dell'espressione   "tecnologia   disponibile
ottimale" figura all'annesso I della presente Convenzione.