TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI (Helsinki, 17 marzo 1992) PREAMBOLO Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli che la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali sono compiti importanti ed urgenti che potranno essere svolti in maniera efficace solo mediante una piu' intensa cooperazione, Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli a breve o lungo termine che le modifiche dello stato dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali possono o minacciano di avere sull'ambiente, sull'economia e sul benessere dei paesi membri della Commissione economica per l'Europa (CEE), Sottolineando la necessita' di rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per prevenire, controllare e ridurre la discarica di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico e diminuire l'eutrofizzazione e l'acidificazione nonche' l'inquinamento di origine tellurico dell'ambiente marino, in particolare nelle zone costiere, Notando con soddisfazione gli sforzi gia' intrapresi dai governi dei paesi della CEE per rafforzare la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in vista di prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento transfrontaliero, assicurare una gestione durevole dell'acqua, preservare le risorse di acqua e tutelare l'ambiente, Richiamando le disposizioni ed i principi pertinenti della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente, dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), dei documenti finali delle riunioni di Madrid e di Vienna, dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE e della Strategia regionale per la tutela dell'ambiente e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali nei paesi membri della CEE nel periodo che va fino all'anno 2000 e oltre, Consapevoli del ruolo svolto dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, di incoraggiare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'inquinamento delle acque transfrontaliere e della durevole utilizzazione di queste acque, e richiamando a tal fine la Dichiarazione di principio della CEE sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque, compreso l'inquinamento transfrontaliero, e sulla lotta contro questo inquinamento; la Dichiarazione di principio della CEE sulla utilizzazione razionale dell'acqua; i Principi della CEE relativi alla cooperazione nel campo delle acque transfrontaliere; la Carta della CEE per la gestione delle acque sotterranee ed il Codice di condotta relativo all'inquinamento accidentale delle acque interne transfrontaliere; Facendo riferimento alle decisioni I (42) e I (44) adottate dalla Commissione economica per l'Europa rispettivamente nella sua quarantaduesima e quarantaquattresima sessione, ed ai risultati della Riunione della CSCE sulla protezione ambientale (Sofia (Bulgaria), 16 ottobre - 3 novembre 1989), Sottolineando che la coperazione tra paesi membri in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere deve essere prioritaria mediante la elaborazione di accordi tra paesi rivieraschi delle stesse acque, in particolare se tali accordi non esistono ancora, hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione, 1. L'espressione "acque transfrontaliere" significa tutte le acque superficiali e sotterranee che delimitano le frontiere tra due Stati o piu', le attraversano o sono situate su queste frontiere; nel caso di acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare un estuario, il limite di queste acque e' una linea diritta tracciata attraverso la loro imboccatura tra i punti limiti della linea di basso mare sulle rive; 2. L'espressione "impatto transfrontaliero" significa qualsiasi effetto pregiudizievole importante, prodotto sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte, da una modifica dello stato delle acque transfrontaliere causata da una attivita' umana la cui origine fisica e' interamente o parzialmente situata in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte. Questo effetto sull'ambiente puo' assumere varie forme: pregiudizio alla salute e alla sicurezza dell'uomo, alla flora, alla fauna, al suolo, all'aria, all'acqua, al clima, al paesaggio ed ai monumenti storici o ad altre costruzioni o interazioni di parecchi di questi fattori; puo' trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socio-economiche derivanti da modifiche di questi fattori; 3. L'espressione "Parte" significa, salvo se diversamente indicato nel testo, una Parte contraente alla presente Convenzione; 4. L'espressione "Parti rivierasche" significa le Parti limitrofe delle stesse acque transfrontaliere; 5. L'espressione "organo comune" significa ogni commissione bilaterale o multilaterale o ogni altro meccanismo istituzionale appropriato di cooperazione tra le Parti rivierasche; 6. L'espressione "sostanze pericolose" significa le sostanze tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o bio-accumulative, soprattutto quando sono persistenti; 7. La definizione dell'espressione "tecnologia disponibile ottimale" figura all'annesso I della presente Convenzione.