(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE IN COMUNE 
   1. Nell'ambito della cooperazione generale prevista all'articolo 9
della  presente  Convenzione  o  di  intese  particolari,  le   Parti
rivierasche elaborano  ed  applicano  programmi  comuni  al  fine  di
sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere, comprese le  piene
ed i ghiacci galleggianti, e l'impatto transfrontaliero. 
   2.  Le  parti  rivierasche  si  mettono  d'accordo  sui  parametri
d'inquinamento  e  sugli  inquinanti  la  cui  discarica  e  la   cui
concentrazione nelle  acque  transfrontaliere  sono  oggetto  di  una
sorveglianza regolare. 
   3. Le Parti  rivierasche  procedono,  ad  intervalli  regolari,  a
valutazioni   comuni   o   coordinate   dello   stato   delle   acque
transfrontaliere e dell'efficacita' dei  provvedimenti  adottati  per
prevenire,  controllare  e  ridurre  l'impatto  transfrontaliero.   I
risultati di queste valutazioni sono comunicati al  pubblico  secondo
le disposizioni dell'articolo 16 della presente Convenzione. 
   4. A tal fine, le Parti rivierasche armonizzano le regole relative
alla preparazione ed all'attuazione  di  programmi  di  sorveglianza,
sistemi di misurazione, dispositivi, tecniche di analisi,  metodi  di
trattamento e di valutazione dei dati e metodi di registrazione degli
inquinanti discaricati.