Articolo 12 ATTIVITA' COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO Nel quadro della cooperazione generale prevista all'articolo 9 della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche intraprendono attivita' particolari di ricerca-sviluppo in vista di conseguire gli obiettivi ed i criteri qualitativi dell'acqua che hanno deciso di comune accordo di stabilire e di adottare, e di attenersi a tali obiettivi e criteri.