(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                ATTIVITA' COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO 
   Nel quadro della cooperazione  generale  prevista  all'articolo  9
della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche
intraprendono attivita' particolari di ricerca-sviluppo in  vista  di
conseguire gli obiettivi ed  i  criteri  qualitativi  dell'acqua  che
hanno deciso di comune accordo di  stabilire  e  di  adottare,  e  di
attenersi a tali obiettivi e criteri.