(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                   SISTEMI DI ALLERTA E DI ALLARME 
   Le Parti rivierasche si informano reciprocamente,  senza  indugio,
di  ogni  situazione  di  crisi  suscettibile  di  avere  un  impatto
transfrontaliero. Esse installano, se del caso, e  sfruttano  sistemi
coordinati o comuni di comunicazione, di allerta e  di  allarme  allo
scopo di ottenere  e  di  trasmettere  informazioni.  Questi  sistemi
funzionano  per  mezzo  di  procedure  e  di  mezzi  compatibili   di
trasmissione e di elaborazione dati, stabiliti di comune accordo  tra
le   Parti   rivierasche.   Le   Parti   rivierasche   si   informano
reciprocamente in merito alle Autorita'  competenti  o  ai  punti  di
contatto a tal fine designati.