(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
   1. Le  Parti  adottano  ogni  misura  appropriata  per  prevenire,
controllare e ridurre ogni impatto transfrontaliero. 
   2. In particolare, le parti adottano ogni misura appropriata: 
      a) per prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento delle 
      acque avente o rischiante di avere un impatto transfrontaliero; 
      b) per vigilare affinche' le acque transfrontaliere siano 
      utilizzate allo scopo di assicurare una gestione dell'acqua che 
      tenga conto dell'ambiente e sia razionale, nonche' la 
      conservazione  delle  risorse  di   acqua   e   la   protezione
dell'ambiente; 
      c) per vigilare affinche' le acque transfrontaliere siano 
      utilizzate in maniera ragionevole ed equa, tenendo conto in 
      particolare del loro carattere transfrontaliero, in caso di 
      attivita' che comportino o rischino di  comportare  un  impatto
transfrontaliero; 
      d) per assicurare la conservazione e, se del caso il ripristino
degli eco-sistemi. 
   3.  Le  misure  di  prevenzione,  di  controllo  e  di   riduzione
dell'inquinamento dell'acqua sono adottate se del caso, alla fonte. 
   4. Queste misure non  provocano,  direttamente  o  indirettamente,
trasferimento di inquinamento verso altri ambienti. 
   5. Nell'adottare i provvedimenti di cui ai paragrafi  1  e  2  del
presente articolo, le Parti sono guidate dai seguenti principi: 
      a) un principio cautelativo, in base al quale non sara' 
      differita l'attuazione di provvedimenti destinati ad evitare 
      che la discarica di sostanze pericolose possa avere un impatto 
      transfrontaliero, visto e considerato che la ricerca 
      scientifica non ha dimostrato appieno l'esistenza di un vincolo 
      di causalita' tra queste sostanze da una parte ed un  eventuale
impatto transfrontaliero, d'altra parte; 
      b) il principio secondo il quale "chi inquina, paga", in virtu' 
      del quale i costi delle misure di prevenzione, di controllo e 
      di riduzione dell'inquinamento  sono  a  carico  di  colui  che
inquina; 
      c) le risorse in acqua sono gestite in modo da corrispondere 
      alle esigenze della generazione attuale, senza tuttavia che 
      venga compromessa la  capacita'  delle  generazioni  future  di
soddisfare le loro esigenze. 
   6. Le Parti rivierasche cooperano su una base di uguaglianza e  di
reciprocita', in  particolare  per  mezzo  di  accordi  bilaterali  e
multilaterali, in vista di elaborare politiche, programmi e strategie
armonizzate applicabili a tutti i bacini idrografici interessati o  a
parte di essi, e  finalizzati  a  prevenire,  controllare  e  ridurre
l'impatto transfrontaliero  ed  a  tutelare  l'ambiente  delle  acque
transfrontaliere o  l'ambiente  sul  quale  queste  acque  esercitano
un'influenza, compreso l'ambiente marino. 
   7. L'attuazione della presente Convenzione non deve dar  luogo  ad
un deterioramento dello stato dell'ambiente ne' ad  un  accrescimento
dell'impatto transfrontaliero. 
   8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano  il
diritto delle Parti di adottare  e  di  applicare  individualmente  o
congiuntamente, misure piu' severe di quelle enunciate nella presente
Convenzione.