(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                    EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 
   1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione.
   2. Le proposte  di  emendamenti  alla  presente  Convenzione  sono
   esaminate nel corso di una riunione delle Parti. 
   3.  Il  testo  di  ogni  proposta  di  emendamento  alla  presente
Convenzione viene sottoposto per  iscritto  al  Segretario  esecutivo
della Commissione economica per l'Europa che lo comunica a  tutte  le
Parti almeno novanta giorni prima della  riunione  durante  la  quale
l'emendamento e' proposto per adozione. 
   4. Ogni emendamento alla  presente  Convenzione  e'  adottato  per
consenso dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione presenti  ad
una riunione delle Parti, ed entra  in  vigore  nei  confronti  delle
Parti alla Convenzione che l'hanno accettato  il  novantesimo  giorno
successivo alla data in cui due terzi tra di  loro  hanno  depositato
presso   il   Depositario   il   loro   strumento   di   accettazione
dell'emendamento. L'emendamento entra in vigore nei confronti di ogni
altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui questa
Parte   ha   depositato   il   suo    strumento    di    accettazione
dell'emendamento.