Articolo 21 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Le proposte di emendamenti alla presente Convenzione sono esaminate nel corso di una riunione delle Parti. 3. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che lo comunica a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione durante la quale l'emendamento e' proposto per adozione. 4. Ogni emendamento alla presente Convenzione e' adottato per consenso dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione presenti ad una riunione delle Parti, ed entra in vigore nei confronti delle Parti alla Convenzione che l'hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data in cui due terzi tra di loro hanno depositato presso il Depositario il loro strumento di accettazione dell'emendamento. L'emendamento entra in vigore nei confronti di ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui questa Parte ha depositato il suo strumento di accettazione dell'emendamento.