(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                          ENTRATA IN VIGORE 
   1. La presente Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  di  deposito  del  sedicesimo  strumento   di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 
   2. Ai fini del paragrafo 1 del  presente  articolo,  lo  strumento
depositato da una Organizzazione d'integrazione  economica  regionale
non si aggiunge a quelli che sono depositati dagli  Stati  membri  di
questa organizzazione. 
   3.  Nei  confronti  di  ciascun  Stato  o  Organizzazione  di  cui
all'Articolo  23  che  ratifica,  accetta  o  approva   la   presente
Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del  sedicesimo  strumento
di ratifica, di accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione,  la
Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno  successivo  alla
data di deposito da parte di questo Stato o  Organizzazione  del  suo
strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o   di
adesione.