Articolo 3 PREVENZIONE, CONTROLLO E RIDUZIONE 1. Ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'impatto transfrontaliero, le Parti elaborano, adottano, applicano misure giuridiche, amministrative, economiche, finanziarie e tecniche pertinenti, sforzandosi di armonizzarle in tutta la misura del possibile, per fare in modo, in particolare: a) che l'emissione di inquinanti sia evitata, controllata e ridotta alla fonte grazie all'applicazione, in particolare, di tecniche poco inquinanti o senza detriti; b) che le acque transfrontaliere siano protette dall'inquinamento proveniente da fonti circoscritte per mezzo di un sistema che subordini le discariche di acque reflue al rilascio di una autorizzazione da parte delle autorita' nazionali competenti e che le discariche autorizzate siano sorvegliate e controllate; c) che i limiti fissati nell'autorizzazione per la discarica delle acque reflue siano basati sulla migliore tecnologia disponibile applicabile alla discarica di sostanze pericolose; d) che prescrizioni piu' rigorose che possono giungere in determinati casi fino al divieto, siano imposte qualora la qualita' delle acque riceventi o l'eco-sistema lo esigano; e) che venga almeno applicato alle acque reflue urbane, gradualmente se del caso, un trattamento biologico o modalita' di trattamento equivalente; f) che adeguati provvedimenti siano adottati, avvalendosi per esempio della migliore tecnologia disponibile, per ridurre gli apporti di alimentazione provenienti da fonti industriali ed urbane; g) che siano elaborate ed applicate misure appropriate nonche' prassi ambientali ottimali, al fine di ridurre gli apporti di alimenti e di sostanze pericolose provenienti da fonti diffuse, in particolare quando la fonte principale e' l'agricoltura (all'Annesso II della presente Convenzione compaiono linee direttive per l'elaborazione di prassi ambientali ottimali); h) che ci si possa avvalere della valutazione dell'impatto sull'ambiente e di altri mezzi di valutazione; i) che sia incoraggiata la gestione durevole delle risorse di acqua, compresa l'applicazione di un approccio eco-sistemico; j) che siano elaborati dispositivi di intervento; k) che siano adottate misure specifiche supplementari per evitare l'inquinamento delle acque sotterranee; l) che sia ridotto al minimo il rischio di inquinamento accidentale. 2. A tal fine, ciascuna Parte stabilisce, in base alla migliore tecnologia disponibile, limiti di emissione per le discariche nelle acque di superficie provenienti da fonti circoscritte, espressamente applicabili ai vari settori industriali o branche dell'industria da cui provengono le sostanze pericolose. Tra le misure appropriate di cui al paragrafo 1 del presente articolo per prevenire, controllare e ridurre le discariche di sostanze pericolose nelle acque provenienti da fonti circoscritte o diffuse, puo' figurare il divieto totale o parziale della produzione o dell'uso di questo genere di sostanze. Sara' tenuto conto degli elenchi di questi settori industriali o branche dell'industria, nonche' delle liste delle sostanze pericolose in questione, stabilite nell'ambito di convenzioni o di regolamenti internazionali applicabili al settore oggetto della presente Convenzione. 3. Inoltre ciascuna Parte stabilisce, se del caso, obiettivi di qualita' dell'acqua ed adotta criteri di qualita' dell'acqua al fine di prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero. Nell'annesso III alla presente Convenzione vengono date indicazioni generali per definire questi obiettivi e questi criteri. Se necessario, le Parti provvederanno ad aggiornare questo Annesso.