(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                 PREVENZIONE, CONTROLLO E RIDUZIONE 
   1. Ai fini della prevenzione,  del  controllo  e  della  riduzione
dell'impatto  transfrontaliero,   le   Parti   elaborano,   adottano,
applicano misure giuridiche, amministrative, economiche,  finanziarie
e tecniche pertinenti, sforzandosi di armonizzarle in tutta la misura
del possibile, per fare in modo, in particolare: 
      a) che l'emissione di inquinanti  sia  evitata,  controllata  e
      ridotta alla fonte grazie all'applicazione, in particolare,  di
      tecniche poco inquinanti o senza detriti; 
      b)   che   le    acque    transfrontaliere    siano    protette
      dall'inquinamento proveniente da fonti circoscritte  per  mezzo
      di un sistema che subordini le discariche di  acque  reflue  al
      rilascio  di  una  autorizzazione  da  parte  delle   autorita'
      nazionali competenti e  che  le  discariche  autorizzate  siano
      sorvegliate e controllate; 
      c) che i limiti fissati nell'autorizzazione  per  la  discarica
      delle acque  reflue  siano  basati  sulla  migliore  tecnologia
      disponibile applicabile alla discarica di sostanze pericolose; 
      d) che prescrizioni  piu'  rigorose  che  possono  giungere  in
      determinati casi fino al  divieto,  siano  imposte  qualora  la
      qualita' delle acque riceventi o l'eco-sistema lo esigano; 
      e)  che  venga  almeno  applicato  alle  acque  reflue  urbane,
      gradualmente se del caso, un trattamento biologico o  modalita'
      di trattamento equivalente; 
      f) che adeguati provvedimenti siano adottati,  avvalendosi  per
      esempio della migliore tecnologia disponibile, per ridurre  gli
      apporti di alimentazione provenienti da  fonti  industriali  ed
      urbane; 
      g) che siano elaborate ed applicate misure appropriate  nonche'
      prassi ambientali ottimali, al fine di ridurre gli  apporti  di
      alimenti e di sostanze pericolose provenienti da fonti diffuse,
      in particolare quando  la  fonte  principale  e'  l'agricoltura
      (all'Annesso II  della  presente  Convenzione  compaiono  linee
      direttive per l'elaborazione di prassi ambientali ottimali); 
      h) che ci si  possa  avvalere  della  valutazione  dell'impatto
      sull'ambiente e di altri mezzi di valutazione; 
      i) che sia incoraggiata la gestione durevole delle  risorse  di
      acqua, compresa l'applicazione di un approccio eco-sistemico; 
      j) che siano elaborati dispositivi di intervento; 
      k) che  siano  adottate  misure  specifiche  supplementari  per
      evitare l'inquinamento delle acque sotterranee; 
      l) che  sia  ridotto  al  minimo  il  rischio  di  inquinamento
      accidentale. 
   2. A tal fine, ciascuna Parte stabilisce, in  base  alla  migliore
tecnologia disponibile, limiti di emissione per le  discariche  nelle
acque di superficie provenienti da fonti circoscritte,  espressamente
applicabili ai vari settori industriali o branche  dell'industria  da
cui provengono le sostanze pericolose. Tra le misure  appropriate  di
cui al paragrafo 1 del presente articolo per prevenire, controllare e
ridurre le discariche di sostanze pericolose nelle acque  provenienti
da fonti circoscritte o diffuse, puo' figurare il  divieto  totale  o
parziale della produzione o dell'uso di questo  genere  di  sostanze.
Sara' tenuto conto degli elenchi  di  questi  settori  industriali  o
branche dell'industria, nonche' delle liste delle sostanze pericolose
in questione, stabilite nell'ambito di convenzioni o  di  regolamenti
internazionali  applicabili  al  settore   oggetto   della   presente
Convenzione. 
   3. Inoltre ciascuna Parte stabilisce, se del  caso,  obiettivi  di
qualita' dell'acqua ed adotta criteri di qualita' dell'acqua al  fine
di  prevenire,  controllare  e  ridurre  l'impatto  transfrontaliero.
Nell'annesso III alla presente Convenzione vengono  date  indicazioni
generali  per  definire  questi  obiettivi  e  questi   criteri.   Se
necessario, le Parti provvederanno ad aggiornare questo Annesso.