ANNESSO IV ARBITRATO 1. In caso di controversia sottoposta ad arbitrato ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 22 della presente Convenzione, una Parte (o le Parti) notifica(no) al Segretariato l'oggetto dell'arbitrato ed indica(no) in particolare, gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 2. Il Tribunale arbitrale e' composto da tre membri. La (o le) Parte(i) ricorrente(i) e l'altra (o le altre) Parte(i) alla controversia nominato un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, ne' essere al servizio di una di loro o essersi gia' occupato del caso a qualsiasi altro titolo. 3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa pro- cede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi. 4. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della domanda, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, il quale designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un successivo termine di due mesi. Al momento della sua nomina, il Presidente del Tribunale arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato un arbitro, a provvedere alla nomina entro due mesi. Se la Parte non ottempera entro questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il quale procede alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi. 5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformita' con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione. 6. Ogni Tribunale arbitrale costituito in attuazione delle disposizioni del presente annesso stabilisce la propria procedura. 7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate a maggioranza dei suoi membri. 8. Il Tribunale puo' adottare ogni provvedimento necessario per stabilire i fatti. 9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: a) gli forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti; b) lo autorizzano, se del caso, a notificare ed a udire testimoni o esperti. 10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo confidenziale durante la procedura arbitrale. 11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una delle Parti, raccomandare misure cautelari. 12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l'altra Parte puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Se una Parte non si presenta o non fa valere i suoi mezzi, cio' non costituisce ostacolo allo svolgimento della procedura. 13. Il Tribunale arbitrale puo' giudicare e decidere ricorsi riconvenzionali direttamente collegati all'oggetto della controversia. 14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese del Tribunale, compresa la retribuzione dei suoi membri sono sostenute in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale mantiene un estratto di tutte le spese e ne fornisce un rendiconto finale alle Parti. 15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, per quanto concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura legale suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nel caso, puo' intervenire nella procedura, con il consenso del Tribunale. 16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza entro i cinque mesi successivi alla data in cui e' stato costituito, a meno che non ritenga necessario di prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi. 17. Il lodo arbitrale e' accompagnato da un esposto dei motivi. Esso e' definitivo ed obbligatorio per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale lo comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione del lodo arbitrale puo' essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, oppure se quest'ultimo non puo' esserne investito, ad un altro Tribunale costituito a tal fine nella stessa maniera del primo.