(Annesso IV)
                             ANNESSO IV 
                              ARBITRATO 
   1. In caso di controversia sottoposta ad arbitrato  ai  sensi  del
paragrafo 2 dell'articolo 22 della presente Convenzione, una Parte (o
le Parti) notifica(no) al Segretariato  l'oggetto  dell'arbitrato  ed
indica(no) in particolare, gli articoli della presente Convenzione la
cui interpretazione o  applicazione  e'  in  causa.  Il  Segretariato
trasmette le informazioni ricevute a tutte  le  Parti  alla  presente
Convenzione. 
   2. Il Tribunale arbitrale e' composto da tre  membri.  La  (o  le)
Parte(i)  ricorrente(i)  e  l'altra  (o  le  altre)   Parte(i)   alla
controversia nominato un  arbitro  ed  i  due  arbitri  in  tal  modo
nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente
del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve  essere  cittadino  di
una delle  Parti  alla  controversia,  ne'  avere  la  sua  residenza
abituale sul territorio  di  una  di  queste  Parti,  ne'  essere  al
servizio di una di loro o essersi gia' occupato del caso a  qualsiasi
altro titolo. 
   3. Se, entro  due  mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il
Presidente  del  Tribunale  arbitrale  non  e'  stato  designato,  il
Segretario esecutivo della Commissione economica  per  l'Europa  pro-
cede, a richiesta di una delle  parti  alla  controversia,  alla  sua
nomina entro un nuovo termine di due mesi. 
   4. Se, entro un termine di due mesi a  decorrere  dalla  ricezione
della domanda, una delle Parti alla  controversia  non  procede  alla
nomina di un arbitro, l'altra Parte  puo'  informarne  il  Segretario
esecutivo della Commissione economica per l'Europa, il quale  designa
il Presidente del Tribunale arbitrale entro un successivo termine  di
due mesi. Al momento della sua nomina, il  Presidente  del  Tribunale
arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato  un  arbitro,  a
provvedere alla nomina entro due mesi.  Se  la  Parte  non  ottempera
entro  questo  termine,  il  Presidente  ne  informa  il   Segretario
esecutivo della Commissione economica per l'Europa il  quale  procede
alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi. 
   5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in  conformita'  con  il
diritto  internazionale  e  con  le   disposizioni   della   presente
Convenzione. 
   6.  Ogni  Tribunale  arbitrale  costituito  in  attuazione   delle
disposizioni del presente annesso stabilisce la propria procedura. 
   7. Le decisioni del  Tribunale  arbitrale,  sia  su  questioni  di
procedura  che  per  quanto  riguarda  il  merito,  sono  adottate  a
maggioranza dei suoi membri. 
   8. Il Tribunale puo' adottare ogni  provvedimento  necessario  per
stabilire i fatti. 
   9. Le Parti alla controversia agevolano il compito  del  Tribunale
arbitrale ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: 
      a)  gli  forniscono  tutti   i   documenti,   agevolazioni   ed
      informazioni pertinenti; 
      b) lo autorizzano,  se  del  caso,  a  notificare  ed  a  udire
      testimoni o esperti. 
   10.  Le  Parti  e  gli  arbitri  proteggono  il  segreto  di  ogni
informazione da essi  ricevuta  a  titolo  confidenziale  durante  la
procedura arbitrale. 
   11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una  delle  Parti,
raccomandare misure cautelari. 
   12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta  dinnanzi
al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi  mezzi,  l'altra  Parte
puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la
sentenza definitiva. Se una Parte non si presenta o non fa  valere  i
suoi mezzi, cio' non  costituisce  ostacolo  allo  svolgimento  della
procedura. 
   13. Il Tribunale  arbitrale  puo'  giudicare  e  decidere  ricorsi
riconvenzionali    direttamente    collegati    all'oggetto     della
controversia. 
   14. A meno che il Tribunale arbitrale non  decida  diversamente  a
causa di circostanze particolari del caso, le  spese  del  Tribunale,
compresa la retribuzione dei suoi  membri  sono  sostenute  in  parti
uguali dalle  Parti  alla  controversia.  Il  Tribunale  mantiene  un
estratto di tutte le spese e ne fornisce un  rendiconto  finale  alle
Parti. 
   15. Ogni Parte  alla  presente  Convenzione  che  ha,  per  quanto
concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura  legale
suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione  pronunciata  nel
caso,  puo'  intervenire  nella  procedura,  con  il   consenso   del
Tribunale. 
   16. Il Tribunale arbitrale  pronuncia  la  sua  sentenza  entro  i
cinque mesi successivi alla data in cui e' stato costituito,  a  meno
che non ritenga necessario  di  prolungare  questo  termine  per  una
durata non superiore a cinque mesi. 
   17. Il lodo arbitrale e' accompagnato da un  esposto  dei  motivi.
Esso  e'  definitivo  ed  obbligatorio  per  tutte  le   Parti   alla
controversia. Il Tribunale arbitrale  lo  comunica  alle  parti  alla
controversia  ed   al   Segretariato.   Quest'ultimo   trasmette   le
informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione. 
   18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione  o
all'esecuzione del lodo arbitrale puo' essere sottoposta da una delle
Parti al Tribunale arbitrale che  ha  reso  la  sentenza,  oppure  se
quest'ultimo non  puo'  esserne  investito,  ad  un  altro  Tribunale
costituito a tal fine nella stessa maniera del primo.