(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
               COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE 
   1. Le Parti rivierasche concludono su una base di uguaglianza e di
reciprocita', accordi bilaterali  o  multilaterali  o  altre  intese,
qualora ancora non esistano, oppure adattano quelle  gia'  esistenti,
nel caso cio' sia necessario per eliminare le  contraddizioni  con  i
principi fondamentali della presente Convenzione, al fine di definire
le loro reciproche relazioni e la condotta  da  adottare  per  quanto
concerne la prevenzione, il controllo  e  la  riduzione  dell'impatto
transfrontaliero.  Le  Parti  rivierasche   specificano   il   bacino
idrografico, ovvero la (o le) Parte (i) di  questo  bacino  che  sono
oggetto di una cooperazione.  Tali  accordi  o  intese  includono  le
questioni pertinenti di cui alla presente Convenzione,  nonche'  ogni
altra questione per alla quale le Parti rivierasche possano  ritenere
necessario di cooperare. 
   2. Gli accordi o le intese di cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo prevedono la creazione di organi comuni.  Le  competenze  di
questi organi comuni sono in particolare, e fatti salvi gli accordi o
le intese pertinenti esistenti, le seguenti: 
      a) Raccogliere, riunire e valutare i dati al fine di 
      identificare le fonti di inquinamento che rischiano di avere un
impatto transfrontaliero; 
      b) elaborare programmi comuni di  sorveglianza  dell'acqua  dal
punto di vista qualitativo e quantitativo; 
      c) compilare inventari e scambiare informazioni sulle fonti  di
inquinamento di cui al paragrafo 2 a) del presente articolo; 
      d) stabilire limiti di emissione per le acque reflue e valutare
l'efficacita' dei programmi di lotta contro l'inquinamento; 
      e) definire obiettivi e criteri comuni di qualita' dell'acqua 
      in considerazione delle disposizioni del paragrafo 3 
      dell'articolo 3 della presente Convenzione, e proporre 
      provvedimenti  adeguati  per  preservare  e,   se   del   caso,
migliorare la qualita' dell'acqua; 
      f) elaborare programmi di azione concertati per ridurre il 
      carico di inquinamento proveniente sia da fonti regolari (ad 
      esempio, urbane  ed  industriali)  sia  da  fonti  diffuse  (in
particolare l'agricoltura); 
      g) istituire procedure di allerta e di allarme; 
      h) fungere da quadro per lo scambio di informazioni sulle 
      utilizzazioni dell'acqua e delle installazioni connesse 
      esistenti  e  previste  che  rischiano  di  avere  un   impatto
transfrontaliero; 
      i) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni 
      sulla migliore tecnologia disponibile in conformita' con le 
      disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione ed 
      incoraggiare  la  cooperazione  nel  quadro  dei  programmi  di
ricerca scientifica; 
      j) partecipare alla realizzazione di studi sull'impatto 
      ambientale relativi  alle  acque  transfrontaliere,  secondo  i
regolamenti internazionali pertinenti. 
   3. Qualora uno Stato costiero, Parte  alla  presente  Convenzione,
sia direttamente  e  considerevolmente  pregiudicato  da  un  impatto
transfrontaliero,  le  Parti  rivierasche  possono,  se  sono   tutte
d'accordo,  invitare  questo  Stato  costiero  a  svolgere  un  ruolo
adeguato nelle attivita' degli organi comuni multilaterali  istituiti
dalle Parti rivierasche a tali acque transfrontaliere. 
   4. Gli organi comuni ai sensi della presente Convenzione  invitato
gli organi comuni istituiti dagli Stati costieri al fine di  tutelare
l'ambiente   marino   che    subisce    direttamente    un    impatto
transfrontaliero,  a  cooperare  per  armonizzare  i  loro  lavori  e
prevenire, controllare e ridurre questo impatto transfrontaliero. 
   5. Qualora esistano due organi comuni o piu' nello  stesso  bacino
idrografico, questi si sforzano di coordinare le  loro  attivita'  al
fine di rafforzare  la  prevenzione,  il  controllo  e  la  riduzione
dell'impatto transfrontaliero in questo bacino.