(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
            ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il   Governo   della
Repubblica  del  Kazakhstan  (qui   di   seguito   denominati   Parti
Contraenti), 
   desiderando  creare  condizioni  favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi, ed  in  particolare  per  gli
investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel 
territorio dell'altra Parte Contraente 
   riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione  di  tali
investimenti, in base agli Accordi internazionali,  contribuiranno  a
stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita'
delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo: 
1. Per "investimento" si intende ogni bene investito,  prima  o  dopo
   l'entrata in vigore del presente Accordo,  da  persone  fisiche  o
   giuridiche di una Parte Contraente nel territorio  dell'altra,  in
   conformita' con le leggi e  con  i  regolamenti  di  quest'ultima,
   indipendentemente    dalla    forma    giuridica    prescelta    e
   dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale
   contesto di carattere generale, il termine  "investimento"  indica
   in particolare, ma non esclusivamente: 
   a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di 
      proprieta'  in  rem,  compresi,  per  quanto  impiegabili   per
      investimento, i diritti reali  di  garanzia  su  proprieta'  di
      terzi; 
   b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed 
      ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e  titoli
      pubblici in genere; 
   c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, 
      aventi valore economico, relativi ad  investimenti,  nonche'  i
      redditi reinvestiti e gli utili di capitale; 
   d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs 
      industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed 
      industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento; 
   e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per 
      contratto, nonche' ogni licenza  e  concessione  rilasciata  in
      conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  l'esercizio   di
      attivita'   economiche,   comprese   quelle   di   prospezione,
      estrazione e sfruttamento di risorse naturali; 
   f) ogni incremento del valore dell'investimento, originario. 
Qualsiasi cambiamento della forma  dell'investimento,  effettuato  in
conformita' con le leggi ed i regolamenti della Parte contraente  sul
cui territorio esso e' stato fatto, non implica un cambiamento  nella
sua sostanza. 
2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica
   di una Parte Contraente che effettui investimenti  nel  territorio
   dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate  e
   filiali straniere controllate  in  qualunque  modo  dalle  persone
   fisiche o giuridiche di cui sopra. 
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente,
   si intende  qualsiasi  persona  fisica  che  abbia  per  legge  la
   cittadinanza di quello Stato. 
4. Per "persona giuridica" si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
   Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio  di
   una di  esse  e  da  questa  ultima  riconosciuta,  come  istituti
   pubblici,  societa'  di  persone  o  di  capitali,  fondazioni   e
   associazioni, indipendentemente dal fatto che  la  responsabilita'
   sia limitata o meno. 
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da  un  investimento,
   ivi compresi, in particolare, profitti  o  interessi,  redditi  da
   interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi  per
   assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche' qualsiasi
   pagamento in natura, come, ma non esclusivamente,  materie  prime,
   derrate o altri prodotti e bestiame. 
6. Per "territorio" si intendono oltre alle superfici comprese  entro
   i confini terrestri, anche  le  "zone  marittime".  Queste  ultime
   comprendono le aree marine e  sottomarine  sulle  quali  le  Parti
   Contraenti hanno sovranita'  od  esercitano,  secondo  il  diritto
   internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una  Parte
   (ovvero  le  sue  Agenzie  o  Rappresentanze)  ed  un  Investitore
   dell'altra Parte circa un investimento. 
8. Per "trattamento non discriminatorio" si  intende  un  trattamento
   che sia favorevole  almeno  quanto  il  migliore  dei  trattamenti
   nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 
9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad
   effettuare   investimenti   nel   territorio   dell'altra    Parte
   Contraente.