(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
       Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 
1. Le controversie che dovessero insorgere tra  le  Parti  Contraenti
   sull'interpretazione  e  l'applicazione   del   presente   Accordo
   dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per
   via diplomatica. 
2. Nel caso in cui tali  controversie  non  possano  essere  composte
   entro i sei mesi successivi alla  data  in  cui  una  delle  Parti
   Contraenti  ne  abbia  fatto  richiesta  scritta  all'altra  Parte
   Contraente, esse  verranno,  su  iniziativa  di  una  delle  Parti
   Contraenti,  sottoposte  ad  un  Tribunale  Arbitrale  ad  hoc  in
   conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente:  entro
   due mesi dalla data di ricezione  della  richiesta  di  arbitrato,
   ogni Parte  Contraente  nominera'  un  membro  del  Tribunale.  Il
   Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina  dei
   due membri predetti. 
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del  presente  Articolo,
   le nomine non siano ancora state effettuate  -  ognuna  delle  due
   Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra'  richiedere
   la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale  di
   Giustizia.  Qualora  questi  sia  cittadino  di  una  delle  Parti
   Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non  gli  fosse  possibile
   procedere  alle  nomine,  ne  verra'  fatta  richiesta   al   Vice
   Presidente della Corte. Nel caso in cui  il  Vice  Presidente  sia
   cittadino di una delle Parti Contraenti, o  per  qualsiasi  motivo
   non possa effettuare le nomine, verra' invitato  a  provvedere  il
   membro della Corte Internazionale di Giustizia  piu'  anziano  che
   non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e  le  sue
   decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti  sosterranno
   le  spese  per  il  proprio  arbitrato  e  quelle  per  i   propri
   rappresentanti alle udienze. Le  spese  per  il  Presidente  e  le
   rimanenti spese saranno a carico delle  due  Parti  Contraenti  in
   misura uguale. 
Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.