(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                          Durata e Scadenza 
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla
   data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera'  in  vigore
   per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due  Parti
   Contraenti non  lo  denunci  per  iscritto  entro  un  anno  dalla
   scadenza. 
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di  scadenza,  di
   cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da  1  a
   12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire  dalle
   date predette. 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a Roma il ventidue settembre  millenovecentonovantaquattro,  in
duplice copia, una in lingua italiana, una in lingua Kazakha  ed  una
in lingua inglese, i tre testi essendo ugualmente autentici. 
In caso di divergenza, prevarra' il testo in lingua inglese. 
    

       PER IL GOVERNO                          PER IL GOVERNO
  DELLA REPUBBLICA ITALIANA            DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

    

              Parte di provvediemnto in formato grafico