ARTICOLO 14 Durata e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il ventidue settembre millenovecentonovantaquattro, in duplice copia, una in lingua italiana, una in lingua Kazakha ed una in lingua inglese, i tre testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza, prevarra' il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Parte di provvediemnto in formato grafico