(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
   Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica  Italiana  e
il Governo della Repubblica del  Kazakhstan  sulla  promozione  e  la
protezione degli investimenti  le  Parti  Contraenti  hanno  altresi'
concordato  le  seguenti  clausole  da   considerarsi   quali   parti
integranti dell'Accordo. 
1. Disposizioni generali 
   Il  presente  Accordo  e  tutte  le  sue  clausole  relative  agli
"Investimenti", qualora concordati con la  legislazione  della  Parte
Contraente  nel  cui  territorio  e'  effettuato  l'investimento,  si
applicano anche alle seguenti attivita' connesse: 
organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione  di
compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o  altre  strutture
utili alla condotta  degli  affari;  la  conclusione,  adempimento  e
esecuzione  di  contratti;  l'acquisizione,  utilizzo,  protezione  e
cessione di proprieta' di qualunque tipo ivi  inclusi  la  proprieta'
intellettuale; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e
vendita di partecipazioni azionarie e  altri  titoli;  l'acquisto  di
valuta per importazioni. 
   Le attivita' connesse comprendono, senza limitazioni, anche: 
     I) la concessione di franchigie o diritti su licenza; 
    II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e 
        altri benestare necessari per  lo  svolgimento  di  attivita'
        commerciali che  dovranno  in  ogni  caso  essere  rilasciati
        sollecitamente, secondo quanto  previsto  dalla  legislazione
        delle Parti; 
   III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta ed ai 
        mercati di crediti e valutari; 
    IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari; 
     V) importazione e installazione di attrezzature necessarie al 
        normale svolgimento delle attivita' aziendali, come,  ma  non
        esclusivamente, attrezzature  per  ufficio  e  automobili,  e
        l'esportazione  di  ogni  attrezzatura  ed  automobile  cosi'
        importata; 
    VI) la diffusione di informazioni commerciali; 
   VII) lo svolgimento di studi di mercato; 
  VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, 
        consulenti   e   distributori    (cioe'    mediatori    nella
        distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il  loro
        servizio in tali qualita' e la loro  partecipazione  a  fiere
        commerciali ed altre manifestazioni promozionali; 
    IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso 
        sistemi di distribuzione e di marketing interni o pubblicita'
        e contatti diretti con individui e compagnie; 
     X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale, e 
    XI) servizi di leasing resi nel od al territorio della Parti 
        Contraenti 
2. Con riferimento all'art. 2 
a) Nella prospettiva della risoluzione delle  controversie  una  data
   misura  puo'  essere  considerata  arbitraria  o   discriminatoria
   malgrado una delle Parti  Contraenti  in  disputa  abbia  avuto  o
   esercitato l'opportunita' di riesame di tale misura da parte delle
   Corti e Tribunali amministrativi di una Parte Contraente. 
b) Le  agenzie  ed  istituzioni  di  una  Parte  Contraente   possono
   stipulare con gli investitori  dell'altra  Parte  Contraente,  che
   effettuano investimenti  di  interesse  nazionale  nel  territorio
   delle Parti Contraenti, un accordo di investimento  che  regolera'
   gli  specifici  aspetti  legali   connessi   all'investimento   in
   questione. 
c) Nessuna  delle  Parti  Contraenti  porra'  alcuna  condizione  per
   l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento,  che  possa
   implicare il subentrare o l'imposizione di alcuna limitazione alla
   vendita della produzione sul mercato interno od  internazionale  o
   che specifichi che le merci devono essere procurate localmente,  o
   altre simili condizioni. 
d) Ciascuna Parte Contraente assicurera' mezzi effettivi per avanzare
   reclami e far valere diritti relativi agli  investimenti  ed  agli
   accordi di investimento. 
e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente  autorizzati  a  lavorare
   nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione  con  un
   investimento  in  base  al  presente  accordo  avranno  diritto  a
   condizioni  di  lavoro  adeguate  allo  svolgimento   delle   loro
   attivita' professionali. 
f) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti  sara'  consentito
   l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al  fine
   di  costituire,  sviluppare,  gestire,  fornire  consulenze  sulle
   attivita' collegate ad un investimento per il quale  essi,  o  una
   Compagnia della Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o
   stanno per impegnare  una  ingente  quota  di  capitale  o  simili
   eventualita'. 
g) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le  vigenti  leggi  o
   regolamenti di  una  delle  Parti  e  che  sono  di  proprieta'  o
   controllate dall'altra Parte sara' permesso di impiegare personale
   direttivo d'alto livello da loro scelto,  indipendentemente  dalla
   cittadinanza posseduta. 
3. Con riferimento all'art. 3: 
a) Tutte  le  attivita'  riguardanti  l'acquisto,  la  vendita  e  il
   trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili,
   beni strumentali, nonche' ogni altra operazione ad esse relativa e
   comunque  connessa  ad  attivita'  imprenditoriale  ai  sensi  del
   presente Accordo,  godranno,  nel  territorio  di  ciascuna  Parte
   Contraente, di  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello
   riservato alle  analoghe  attivita'  ed  iniziative  di  cittadini
   residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo. 
b) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le  proprie  leggi  e
   regolamenti e quanto piu'  favorevolmente  possibile,  i  problemi
   relativi a entrata, soggiorno, lavoro e  spostamenti  sul  proprio
   territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei  membri
   delle loro  famiglie,  che  effettuino  attivita'  collegate  agli
   investimenti di cui al presente Accordo. 
4. Con riferimento all'art. 5 
   Sara' considerato quale nazionalizzazione o espropriazione  di  un
investitore  di  una  delle  Parti  Contraenti  un  provvedimento  di
nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti  appartenenti  a
una compagnia controllata dell'investitore, cosi' come la sottrazione
alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni, la  creazione  di
ostacoli alle attivita' o altri  pregiudizi  sostanziali  sul  valore
degli stessi, l'imposizione di un trattamento fiscale che possa avere
un effetto equivalente ad una nazionalizzazione od espropriazione. 
5. Con riferimento all'Articolo 9: 
   Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3) (b) esso  si
svolgera' in conformita'  dei  criteri  arbitrali  della  Commissione
delle  Nazioni  Unite  per  il  Diritto  Commerciale   Internazionale
(UNCITRAL) di cui alla Risoluzione dell'Assemblea  Generale  dell'ONU
31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle  seguenti
disposizioni: 
a) Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi
   non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere  la
   cittadinanza di  Stati  che  abbiano  relazioni  diplomatiche  con
   entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri  che
   fossero necessarie ai sensi del Regolamento  UNCITRAL  provvedera'
   nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina il Presidente
   dell'Istituto  di  Arbitrato  della  Camera  di  Stoccolma.   Sede
   dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le  Parti
   in causa. 
b) Nel  pronunciare  la  sua   decisione   il   Tribunale   arbitrale
   applichera' in  ogni  caso  anche  le  disposizioni  del  presente
   Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti
   dalle due Parti Contraenti. 
   Il riconoscimento e l'esecuzione  della  decisione  arbitrale  nel
   territorio  delle  Parti  Contraenti  sara'   disciplinata   dalle
   rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle  Convenzioni
   internazionali in materia di cui esse siano parte. 
In fede di che i sottoscritti, debitamente  delegati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 
FATTO a Roma, il ventidue settembre millenovecentonovantaquattro,  in
triplice copia, una in lingua italiana, una in lingua Kazakha ed  una
in lingua inglese, i tre testi essendo ugualmente autentici. 
In caso di divergenza prevarra' il testo in lingua inglese. 
    

          PER IL GOVERNO                      PER IL GOVERNO
  DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN        DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    

              parte di provvedimento in formato grafico