PROTOCOLLO Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo. 1. Disposizioni generali Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti", qualora concordati con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' effettuato l'investimento, si applicano anche alle seguenti attivita' connesse: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione, adempimento e esecuzione di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprieta' di qualunque tipo ivi inclusi la proprieta' intellettuale; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni. Le attivita' connesse comprendono, senza limitazioni, anche: I) la concessione di franchigie o diritti su licenza; II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti; III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta ed ai mercati di crediti e valutari; IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari; V) importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' aziendali, come, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di ogni attrezzatura ed automobile cosi' importata; VI) la diffusione di informazioni commerciali; VII) lo svolgimento di studi di mercato; VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori (cioe' mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualita' e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali; IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e di marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con individui e compagnie; X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale, e XI) servizi di leasing resi nel od al territorio della Parti Contraenti 2. Con riferimento all'art. 2 a) Nella prospettiva della risoluzione delle controversie una data misura puo' essere considerata arbitraria o discriminatoria malgrado una delle Parti Contraenti in disputa abbia avuto o esercitato l'opportunita' di riesame di tale misura da parte delle Corti e Tribunali amministrativi di una Parte Contraente. b) Le agenzie ed istituzioni di una Parte Contraente possono stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera' gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione. c) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di alcuna limitazione alla vendita della produzione sul mercato interno od internazionale o che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni. d) Ciascuna Parte Contraente assicurera' mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento. e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione con un investimento in base al presente accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali. f) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sara' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire, fornire consulenze sulle attivita' collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualita'. g) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte sara' permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta. 3. Con riferimento all'art. 3: a) Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attivita' imprenditoriale ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo. b) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le proprie leggi e regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attivita' collegate agli investimenti di cui al presente Accordo. 4. Con riferimento all'art. 5 Sara' considerato quale nazionalizzazione o espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dell'investitore, cosi' come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni, la creazione di ostacoli alle attivita' o altri pregiudizi sostanziali sul valore degli stessi, l'imposizione di un trattamento fiscale che possa avere un effetto equivalente ad una nazionalizzazione od espropriazione. 5. Con riferimento all'Articolo 9: Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3) (b) esso si svolgera' in conformita' dei criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni: a) Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera' nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa. b) Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale arbitrale applichera' in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Roma, il ventidue settembre millenovecentonovantaquattro, in triplice copia, una in lingua italiana, una in lingua Kazakha ed una in lingua inglese, i tre testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza prevarra' il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN DELLA REPUBBLICA ITALIANA parte di provvedimento in formato grafico