(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
             Promozione e Protezione degli investimenti 
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori  dell'altra
   Parte  Contraente   ad   effettuare   investimenti   nel   proprio
   territorio. 
2. Gli Investitori di una delle Parti Contraenti avranno  il  diritto
   di  accedere  alle  attivita'  di  investimento   nel   territorio
   dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno  favorevoli  di
   quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 
3. Le  due  Parti  Contraenti  assicureranno  in  ogni   momento   un
   trattamento giusto ed equo  agli  investimenti  degli  investitori
   dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno
   che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione,
   il godimento o la cessione degli investimenti effettuati  nel  suo
   territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche'  le
   societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati,
   non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti  ingiustificati
   o discriminatori. 
4. Ciascuna  Parte  Contraente  creera'  e  manterra',  nel   proprio
   territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli  investitori
   la   continuita'   del   trattamento   giuridico,   ivi   compreso
   l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli  impegni  assunti  nei
   confronti di ciascun singolo investitore.