(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
    Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli
   investimenti ed ai relativi redditi degli  investitori  dell'altra
   Parte Contraente un trattamento  non  meno  favorevole  di  quello
   riservato  agli  investimenti  e  relativi  redditi   dei   propri
   cittadini o degli investitori di Stati terzi. 
2. Nel caso in cui, in base alla  legislazione  di  una  delle  Parti
   Contraenti, ovvero agli impegni internazionali  in  vigore  o  che
   potrebbero entrare  in  vigore  in  futuro  per  una  delle  Parti
   Contraenti risultasse un quadro giuridico  grazie  al  quale  agli
   investitori dell'altra Parte Contraente, dovesse  essere  concesso
   un trattamento piu' favorevole di  quello  previsto  nel  presente
   Accordo, agli investitori  della  Parte  Contraente  in  causa  si
   applichera' il trattamento  riservato  agli  investitori  di  tali
   altre Parti, anche per i rapporti in corso. 
3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo  non
   si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte  Contraente
   riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di  una  sua
   partecipazione ad Unioni Doganali od  Economiche,  ad  un  Mercato
   Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un  Accordo  regionale  o
   sub-   regionale,   ad   un   Accordo   economico    multilaterale
   internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per  evitare  la
   doppia Imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.