(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                  Risarcimento per danni o perdite 
1. Qualora  gli  investitori  di  una  delle  due  Parti   Contraenti
   subiscano perdite o danni negli investimenti  da  essi  effettuati
   nel territorio dell'altra Parte  Contraente  a  causa  di  guerre,
   altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili
   o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella  quale  e'
   stato  effettuato   l'investimento   colpito   offrira'   adeguato
   risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto
   che essi siano stati provocati da forze  governative  o  da  altri
   soggetti. I relativi pagamenti  saranno  liberamente  trasferibili
   senza indebito ritardo. 
   Gli investitori  interessati  riceveranno  lo  stesso  trattamento
   previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente  e,  in  ogni
   caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli  investitori
   di Paesi Terzi.