(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                    Nazionalizzazione o esproprio 
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire
   oggetto di provvedimenti che  limitino,  a  tempo  determinato  od
   indeterminato, i diritti  di  proprieta',  possesso,  controllo  e
   godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente  previsto
   dalla legislazione  nazionale  o  locale,  e/o  da  regolamenti  e
   sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 
2. Gli investimenti degli investitori di una delle  Parti  Contraenti
   non saranno "de jure" o "de facto" direttamente  o  indirettamente
   nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure  aventi
   analoghi effetti nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,  se
   non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale,  contro
   immediato, pieno ed effettivo risarcimento  ed  a  condizione  che
   tali  misure  siano  prese  su  base  non  discriminatoria  ed  in
   conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 
3. Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di  mercato
   dell'investimento immediatamente  prima  del  momento  in  cui  la
   decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata
   all'investitore o resa pubblica. 
   In mancanza di un accordo fra  la  Parte  Contraente  ospitante  e
   l'investitore  durante  la  procedura   di   nazionalizzazione   o
   esproprio, il risarcimento verra' calcolato in  base  agli  stessi
   parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio  presi  in
   considerazione nei  documenti  costitutivi  dell'investimento.  Il
   tasso di cambio applicabile a ciascun  risarcimento  sara'  quello
   ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento  in  cui
   la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati  annunciati  o  resi
   pubblici. 
4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente nel caso in cui
   oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento  sia  una
   societa'  a  capitale  straniero,  alla  valutazione  della  quota
   dell'investitore, effettuata nella  valuta  dell'investimento  non
   inferiore al valore iniziale, verranno  aggiunti  gli  aumenti  di
   capitale e la rivalutazione degli utili del capitale reinvestiti e
   i fondi di riserva, e detratti il  valore  delle  riduzioni  e  le
   perdite del capitale. 
5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa
   valuta   in   cui   l'investitore    straniero    ha    effettuato
   l'investimento, nella misura in cui tale valuta e'  -  o  resta  -
   convertibile,  ovvero,  altrimenti,  in  qualsiasi  altra   valuta
   accettata dall'investitore. 
6. Il risarcimento sara' considerato  tempestivo  se  avverra'  senza
   indebito ritardo, ed in ogni caso entro un mese. 
7. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati su base LIBOR
   a sei  mesi  a  partire  dalla  data  di  nazionalizzazione  o  di
   esproprio fino alla data di pagamento. 
8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti  che
   asserisca che tutto o parte  del  proprio  investimento  e'  stato
   espropriato, avra' diritto  all'immediato  esame  da  parte  delle
   autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte,  al  fine
   di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo,
   se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento,  siano  conformi
   ai  principi  del  diritto  internazionale,  nonche'  al  fine  di
   decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 
9. In  mancanza  di  un  accordo  fra  l'investitore  e   l'autorita'
   competente, l'ammontare del risarcimento verra'  definito  secondo
   le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo
   9  del  presente  Accordo.  Il  risarcimento   sara'   liberamente
   trasferibile. 
10.Le disposizioni di cui al paragrafo 2  del  presente  Articolo  si
   applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e,  in
   caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 
11.Se, dopo l'espropriazione, il bene  in  questione  non  sia  stato
   utilizzato, in tutto o in parte, a  quel  fine,  il  proprietario,
   ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il  bene  al
   prezzo di mercato.