(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
           Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni 
1. Ognuna delle  Parti  Contraenti  garantira'  che  gli  investitori
   dell'altra  possano  trasferire  all'estero  in  qualsiasi  valuta
   convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue: 
a) capitali e  quote  aggiuntive  di  capitali,  compresi  i  redditi
   reinvestiti, utilizzati per  il  mantenimento  e  l'incremento  di
   investimenti; 
b) redditi netti, dividendi, royalties,  compensi  per  assistenza  e
   servizi tecnici, interessi ed altri utili; 
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o
   parziale liquidazione di un investimento; 
d) fondi  destinati  al  rimborso  di   prestiti   relativi   ad   un
   investimento ed al pagamento dei relativi interessi; 
e) compensi ed indennita' percepiti  da  cittadini  dell'altra  Parte
   Contraente per attivita' e  servizi  svolti  in  relazione  ad  un
   investimento   effettuato   nel   territorio   dell'altra    Parte
   Contraente, nella misura e secondo  le  modalita'  previste  dalle
   leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 
2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le
   Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui
   al  paragrafo  1  del  presente  Articolo  lo  stesso  trattamento
   favorevole riservato a quelli effettuati da investitori  di  Stati
   Terzi, qualora piu' favorevole.