(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                               Surroga 
   Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione  abbia
concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali  per
investimenti  effettuati  da  un  suo  investitore   sul   territorio
dell'altra Parte Contraente ed abbia  effettuato  pagamenti  in  base
alla garanzia concessa,  l'altra  Parte  Contraente  riconoscera'  la
surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente.  In
caso di  surroga,  come  sopra  definita,  l'investitore  non  potra'
avanzare reclami riguardanti i pagamenti gia' effettuati  se  non  ne
sara' autorizzato dalla Parte Contraente o da  una  sua  Istituzione.
Per  il  trasferimento  dei  pagamenti  da  effettuare   alla   Parte
Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno
applicate le disposizioni degli  articoli  4,  5  e  6  del  presente
Accordo.