(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                     Modalita' dei trasferimenti 
1. I trasferimenti in  cui  agli  Articoli  4,  5,  6  e  7  verranno
   effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei  mesi
   dall'adempimento  degli  obblighi  fiscali.   Tali   trasferimenti
   saranno effettuati in  valuta  convertibile  al  tasso  di  cambio
   ufficiale applicato alla data in  cui  l'investitore  richiede  il
   trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5,
   punto 3, in merito al tasso  di  cambio  applicabile  in  caso  di
   nazionalizzazione o esproprio. 
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente  si  intendono
   assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste
   dalla legge della Parte Contraente sul territorio della  quale  e'
   stato effettuato l'investimento.