ARTICOLO 8 Modalita' dei trasferimenti 1. I trasferimenti in cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.