ARTICOLO 9 Composizione di controversie tra investitori e parti contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato, c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.