(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
   Composizione di controversie tra investitori e parti contraenti 
1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e
   gli  investitori  dell'altra  Parte  Contraente  in  merito   agli
   investimenti,  incluse  quelle  sull'importo   degli   indennizzi,
   saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 
2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita'  di  una  delle  Parti
   Contraenti  abbiano  stipulato  un  accordo  di  investimento,  si
   applichera' la procedura in esso prevista. 
3. Qualora   tali   controversie   non   possano    essere    risolte
   amichevolmente entro  sei  mesi  dalla  data  della  richiesta  di
   composizione  inviata  per  iscritto,  l'investitore   interessato
   potra', a sua scelta, sottoporle: 
   a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; 
   b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il 
      Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul
      Diritto  Commerciale  Internazionale   (UNCITRAL),   la   Parte
      Contraente ospite si impegna ad accettare  il  rinvio  a  detto
      arbitrato, 
   c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie 
      relative agli investimenti per l'applicazione  delle  procedure
      arbitrali di cui alla convenzione di Washington  del  18  marzo
      1965  sulla  composizione  delle  controversie  relative   agli
      investimenti fra Stati e cittadini di altri  Stati,  qualora  o
      non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 
4. Le due  Parti  Contraenti  si  asterranno  dal  trattare  per  via
   diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o  a
   procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non  siano
   concluse ed una delle Parti Contraenti non  abbia  ottemperato  al
   lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza  di  altro  Tribunale
   entro i termini prescritti dal lodo dalla sentenza,  ovvero  entro
   quelli  determinabili  in  base  alle  disposizioni   di   diritto
   internazionale o interno applicabili alla fattispecie.