(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
I programmi di  cooperazione  specifici  verranno  concordati  per  i
canali diplomatici, con la stipula  di  Memoranda  d'intesa  soggetti
alla disponibilita' di fondi all'uopo assegnati dalle Parti e tenendo
conto di alcuni punti principali che, concordati da ambedue le Parti,
assicurino il rispetto del concetto di reciprocita'.