(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Il presente Accordo fa salva la cooperazione, di ciascuna delle Parti
con altri Stati e/o organizzazioni internazionali. Esso  entrera'  in
vigore al momento in cui le Parti  avranno  notificato  l'adempimento
delle rispettive procedure interne previste per  la  sua  entrata  in
vigore. 
Il presente Accordo ha validita' sino  alla  denuncia  di  una  delle
Parti, con un preavviso di almeno 6 mesi e potra'  essere  modificato
di comune accordo sempre per iscritto. 
Il presente Accordo e'  redatto  in  due  esemplari,  uno  in  lingua
italiana e l'altro in lingua spagnola,  facendo  entrambi  ugualmente
fede. 
Roma, li 6 ottobre 1992 
              PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA 
              REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA 

              Parte di provvedimento in formato grafico