ARTICOLO 6 Il presente Accordo fa salva la cooperazione, di ciascuna delle Parti con altri Stati e/o organizzazioni internazionali. Esso entrera' in vigore al momento in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo ha validita' sino alla denuncia di una delle Parti, con un preavviso di almeno 6 mesi e potra' essere modificato di comune accordo sempre per iscritto. Il presente Accordo e' redatto in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, facendo entrambi ugualmente fede. Roma, li 6 ottobre 1992 PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico